Il servizio erogato dalla società
CACEC srl,
Gestore Provinciale del CAF, “Tutela Fiscale del Contribuente”,
consente
di:
-redigere,
a mezzo di personale altamente qualificato, le dichiarazioni
fiscali dei contribuenti (mod. 730 o unico
persone fisiche);
-trasmette telematicamente al Ministero delle Finanze le dichiarazioni
raccolte;
-Invia
ai sostituti d’imposta (datori di lavoro) i risultati fiscali
delle dichiarazioni (mod. 730/4).
Assiste i contribuenti nei controlli formali eseguiti dalle
Agenzie delle Entrate
Possono
utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che sono:
- pensionati o lavoratori
dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è
determinato sulla base della retribuzione convenzionale)
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito
di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione
salariale, l'indennità di mobilità, etc.)
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi,
agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e
di piccola pesca
- sacerdoti della Chiesa Cattolica.
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri
titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri
regionali, provinciali, comunali, etc.)
-
soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per
un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod.
730:
- al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura
almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2007;
- ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori
dipendenti se il rapporto di lavoro dura almeno dal
mese di giugno al mese di luglio 2007 e conoscono i dati del
sostituto che dovrà effettuare il conguaglio
I produttori agricoli possono utilizzare il Mod. 730 solo
se esonerati dalla presentazione dei sostituti d'imposta
(Mod.770 ordinario e semplificato) IVA e IRAP.
Chi
non può utilizzare il Modello 730
Non
possono presentare il Mod. 730 e devono presentare il Mod.
UNICO Persone fisiche, i contribuenti che nel 2009 hanno
posseduto:
- redditi d'impresa anche in forma di partecipazione
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4
- proventi derivanti dalla cessione
totale o parziale di aziende, proventi derivanti
dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 coloro che:
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
-
nel 2009 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati
da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute
d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti
alla casa);
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni Iva, Irap,
sostituti d'imposta (es.:imprenditori agricoli non esonerati
dall'obbligo di presentare la
- dichiarazione Iva,
venditori porta a porta, etc.);
- non sono stati residenti in Italia nel 2006 e/o nel 2007;
- nel 2009 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, ovvero derivanti dalla
cessione di partecipazioni non qualificate in società
residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata i
cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.
Casi di esonero dall'obbligo
di presentazione della dichiarazione
Per
effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, comma
6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti che
adottano il regime agevolato sono esonerati:
-
dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dalla
legislazione in materia di imposte dirette, dell'Irap e
dell'Iva;
-
dall'effettuazione delle registrazioni contabili rilevanti
ai fini di dette imposte;
-
dalla liquidazione e dai versamenti periodici ai fini
dell'Iva.
Permangono, invece, per tali soggetti gli obblighi:
- di conservazione dei documenti contabili ai sensi dell'articolo 22 del
Dpr 29 settembre 1973, n. 600;
- di fatturazione;
- di certificazione dei corrispettivi.
Dall'esonero dall'obbligo di effettuazione delle liquidazioni periodiche
e dei relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
si deduce l'esonero anche dalla presentazione delle
dichiarazioni periodiche Iva.
Di conseguenza, l'eventuale
imposta a debito scaturente dalla dichiarazione annuale Iva
andrà versata entro i termini stabiliti per il versamento
- dell'Iva annuale. Si veda, al proposito la Circolare
n. 8/E del 26 Gennaio 2001.
Principali vantaggi per i lavoratori dipendenti e pensionati
Il
rimborso o l'addebito dell'imposta IRPEF direttamente sulla
busta paga (o sul cedolino della pensione) a partire dal
mese di luglio per i lavoratori dipendenti e a partire dal
mese di agosto o settembre per i pensionati;
l'adempimento di tutti gli obblighi di dichiarazione
mediante la semplice consegna ad un CAF del Modello
730/2007;
l'apposizione da parte di un CAF del visto di conformità
sulla propria dichiarazione dei redditi.
-
redigere, a mezzo di personale
altamente qualificato, le
dichiarazioni fiscali dei
contribuenti (mod. 730 o unico
persone fisiche);
-trasmettere
telematicamente
al Ministero delle Finanze le
dichiarazioni raccolte;
-Inviare
ai sostituti d’imposta (datori di
lavoro) i risultati fiscali delle
dichiarazioni (mod. 730/4).
-Assistere
i contribuenti nei
controlli formali eseguiti dalle
Agenzie delle Entrate.
Modello
RED
Modello
ISEE
Il
modello RED consente all'INPS e ad altri Enti
Previdenziali di verificare se sussistono i
presupposti per corrispondere ai cittadini le
pensioni agevolate collegate al reddito.
Il CAF certifica il reddito complessivo del
pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la
variazione delle pensioni.
Il
modello RED consente all'INPS e ad altri Enti
Previdenziali di verificare se sussistono i
presupposti per corrispondere ai cittadini le
pensioni agevolate collegate al reddito.
Il CAF certifica il reddito complessivo del
pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la
variazione delle pensioni.