L'individuazione dell'oggetto del rilievo deve seguire dei
percorsi obbligati
rappresentati da:
- individuazione di natura fisica derivante dall'azione di
sopralluogo atta a
verificare i confini materializzati o quelli segnalati dalle
parti;
- individuazione di natura giuridica ottenuta attraverso la
consultazione degli
atti dichiarativi dei diritti;
- individuazione di natura catastale sulla base degli
elementi censuari catastali
e topometrici.
In particolare le informazioni catastali topometriche
possono essere desunte
dalla raccolta dei tipi di frazionamento e dalla mappa di
impianto per quelle
particelle non toccate da aggiornamento.
In condizioni normali i diversi percorsi di individuazione
dell'immobile
dovrebbero condurre a risultati coerenti.Comunque si rammenta che, ai fini della individuazione
dell'oggetto del
rilievo allo stato attuale della legislazione, è stato dato
valore probante alla
rappresentazione topografica del Catasto terreni soltanto a
condizione che
manchino assolutamente altri elementi probatori (art. 950
c.c.). Per tale motivo
l'estratto di mappa rilasciato dall'Amministrazione ad uso
dei frazionamenti è
da ritenersi, ai fini dell'individuazione dell'immobile, una
documentazione
accessoria descrittiva dell'immobile e non probatoria.
E' appena il caso di sottolineare che il D.P.R. 650/72 ha
disposto che l'atto di
trasferimento non può contenere misure in contrasto con
quelle riportate nel
documento tecnico associato al tipo di frazionamento, per
cui le misure
riportate nel tipo stesso devono intendersi come espressione
della volontà
delle parti. Va altresì precisato che i frazionamenti
redatti in tempi anteriori
all'entrata in vigore del citato D.P.R. non godono di tale
prerogativa, per cui
possono perdere efficacia probatoria qualora l'atto
contempli indicazioni in
disaccordo con quelle contenute nel tipo di frazionamento.
Negli attuali intendimenti la presente Istruzione si pone
anche come obiettivo
quello di individuare errori grossolani derivanti o da
carenza di verifiche
sopralluogo di atti di aggiornamento o da carenza di
predisposizione o
presentazione di atti traslativi fra le parti che
giuridicamente potrebbero
sanare difformità fra la rappresentazione di fatto e quella
di diritto.
In relazione a quanto sopra si precisa comunque che i
diritti di proprietà sono
regolati dal codice civile e pertanto ogni controversia
inerente la materia in
oggetto risulta di esclusiva competenza degli Organi
Giudiziari.
AGENZIA DEL TERRITORIO
L'Agenzia del Territorio è una quattro
Agenzie fiscali (le altre sono Dogane,
Entrate e Demanio) che svolgono le attività
tecnico operative che prima erano di
competenza del Ministero delle Finanze.
È un ente pubblico dotato di personalità
giuridica e ampia autonomia regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria.
L'Agenzia del Territorio, come si evince dal
D.Lgs 30 luglio 1999 n.300 che istituisce le
Agenzie Fiscali, è competente a svolgere i
servizi relativi al catasto, i servizi
geotopocartografici e quelli relativi alle
conservatorie dei registri immobiliari, con
il compito di costituire l'anagrafe dei beni
immobiliari esistenti sul territorio
nazionale sviluppando, anche ai fini della
semplificazione dei rapporti con gli utenti,
l'integrazione fra i sistemi informativi
attinenti alla funzione fiscale ed alle
trascrizioni ed iscrizioni in materia di
diritti sugli immobili.
L'agenzia opera in stretta collaborazione
con gli enti locali per favorire lo sviluppo
di un sistema integrato di conoscenze sul
territorio.
L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di
cui all'articolo 67 del decreto legislativo
31 marzo 1998 n.112 e può gestire, sulla
base di apposite convenzioni stipulate con i
comuni o, a livello provinciale con le
associazioni degli enti locali, i servizi
relativi alla tenuta e all'aggiornamento del
catasto.
L'agenzia gestisce l'osservatorio del
mercato immobiliare ed i connessi servizi
estimativi che può offrire direttamente sul
mercato. I rapporti tra l'Agenzia del
Territorio ed il ministero sono regolati da
apposita convenzione biennale che individua
gli obiettivi ed i risultati da raggiungere.
-
redigere, a mezzo di personale
altamente qualificato, le
dichiarazioni fiscali dei
contribuenti (mod. 730 o unico
persone fisiche);
-trasmettere
telematicamente
al Ministero delle Finanze le
dichiarazioni raccolte;
-Inviare
ai sostituti d’imposta (datori di
lavoro) i risultati fiscali delle
dichiarazioni (mod. 730/4).
-Assistere
i contribuenti nei
controlli formali eseguiti dalle
Agenzie delle Entrate.
Modello
RED
Modello
ISEE
Il
modello RED consente all'INPS e ad altri Enti
Previdenziali di verificare se sussistono i
presupposti per corrispondere ai cittadini le
pensioni agevolate collegate al reddito. I Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF
entro e non oltre il 9 dicembre 2007.
Il CAF certifica il reddito complessivo del
pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la
variazione delle pensioni.
Il
modello RED consente all'INPS e ad altri Enti
Previdenziali di verificare se sussistono i
presupposti per corrispondere ai cittadini le
pensioni agevolate collegate al reddito. I Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF
entro e non oltre il 9 dicembre 2007.
Il CAF certifica il reddito complessivo del
pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la
variazione delle pensioni.