La legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ha abolito il regime
vincolistico previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (
meglio conosciuta come "equo canone" ) che obbligava ad
affittare gli immobili ad un canone prestabilito.
Oggi vi sono varie tipologie di contratti, ma due sono
quelli principali:
il contratto "a canone libero", in cui le parti
(proprietario e inquilino) stabiliscono liberamente
l'ammontare del canone e le altre condizioni della locazione
con l'unico obbligo di rispettare la durata minima di 4 anni
più 4 di rinnovo, tranne casi particolari tassativamente
previsti (subentro del proprietario, vendita o integrale
ristrutturazione dell'immobile, ecc.);
il contratto "a canone concordato" con il corrispettivo
stabilito in accordi territoriali stipulati tra le
organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.
Ovviamente in questo tipo di contratto il canone è inferiore
ai correnti prezzi di mercato, ma lo scopo di tenere basso
il canone è quello di venire incontro alle esigenze di chi è
costretto a prendere in locazione un immobile. Per questo,
il legislatore ha stabilito di concedere, sia al
proprietario che all'inquilino, alcuni vantaggi fiscali
(reddito Irpef, imposta di registro, Ici solo nei Comuni che
hanno deliberato di favorire tale forma contrattuale).
La durata della locazione è di 3 anni più 2 di rinnovo
automatico (o 3 previa intesa) tranne casi particolari.
I contribuenti che stipulano un contratto di locazione a
canone "concordato" per alloggi che si trovano in uno dei
Comuni ad alta "densità abitativa" possono usufruire della
riduzione del 30% della base imponibile sulla quale
calcolare l'imposta di registro da versare. In sostanza, il
corrispettivo annuo da considerare per il calcolo
dell'imposta sarà del 70%.
Esempio:
se il canone annuo "concordato" è di 4.000 euro e il
contratto ha la durata di 3 anni, il contribuente potrà
versare in unica soluzione:
(4.000 x 3) x 70% x 2% = 168 (imposta al lordo della
detrazione prevista per i pagamenti in unica soluzione)
168 - 6,3 (3,75% di 168) = 161,70 (che si arrotonda a 162
euro)
Se invece decide di pagare anno per anno, il calcolo sarà il
seguente:
4.000 x 70% x 2% = 56 euro
Attenzione: poiché l'imposta che scaturisce dal calcolo è
inferiore a 67 euro (importo minimo previsto per il primo
anno), si dovrà versare tale ultimo importo, mentre per le
annualità successive il versamento sarà di 56 euro.
Per fruire dello sconto i contribuenti devono registrare:
un contratto di locazione ad uso abitativo con durata minima
di 3 anni, più 2 anni prorogati di diritto;
un contratto di locazione di natura transitoria per le
esigenze abitative degli studenti universitari con durata
minima di 6 mesi e massima di 36.
Sono escluse dall'agevolazione le locazioni brevi, con
durata da 1 a 18 mesi.
La riduzione dell'imposta di registro si applica per tutta
la durata del contratto e dell'eventuale proroga automatica,
anche se il Comune dove è situato l'immobile dovesse nel
frattempo essere escluso da quelli considerati ad alta
densità abitativa.
L'agevolazione invece non si applica nel caso di rinnovo,
anche tacito, del contratto di locazione a canone
concordato, successivamente alla delibera del CIPE che non
riconosce più la caratteristica di "alta tensione abitativa"
al Comune dove si trova l'immobile locato.
In forza del Decreto del Ministro delle Infrastrutture del
14 luglio 2004 è ora possibile stipulare contratti di
locazione transitori brevi (per esigenze momentanee
dell'inquilino) con la durata da 1 a 18 mesi e a canone
libero, ma con un tetto massimo nei Comuni ad alta densità
abitativa, stabilito dagli accordi territoriali o da decreto
ministeriale, fino ad un livello del 20% superiore al canone
"concordato". Per questo tipo di contratto non sono previste
agevolazioni fiscali e per il proprietario la convenienza è
semplicemente quella della breve durata della locazione.
Tabella riassuntiva dei contratti
di locazione
Affitti
a canone "libero"
Affitti a canone "concordato"
ordinari
a
studenti universitari
transitori
durata: 4 anni + 4 di rinnovo automatico,
tranne casi particolari
durata: 3 anni + 2 di rinnovo automatico (o + 3
previa intesa), tranne casi particolari
durata: da 6 mesi a 3 anni + rinnovo automatico
dello stesso periodo alla prima scadenza (salvo
disdetta)
durata: da 1 a 18 mesi
canone: liberamente stabilito nella
contrattazione tra le parti
canone: tetto massimo stabilito in accordi
territoriali
canone: tetto massimo stabilito in accordi
territoriali o D.M. fino al 20% superiore al canone
"concordato"
agevolazioni fiscali: nessuna agevolazione per
il proprietario;
reddito Irpef = canone diminuito del 15%
agevolazioni fiscali: previste se l'immobile si
trova in uno dei Comuni ad alta densità abitativa;
reddito Irpef = canone diminuito del 40,5%;
imposta di registro = - 30%;
sconti su ICI (solo nei Comuni che li hanno
deliberati)
agevolazioni fiscali: non previste;
reddito Irpef = canone diminuito del 15%
-
redigere, a mezzo di personale
altamente qualificato, le
dichiarazioni fiscali dei
contribuenti (mod. 730 o unico
persone fisiche);
-trasmettere
telematicamente
al Ministero delle Finanze le
dichiarazioni raccolte;
-Inviare
ai sostituti d’imposta (datori di
lavoro) i risultati fiscali delle
dichiarazioni (mod. 730/4).
-Assistere
i contribuenti nei
controlli formali eseguiti dalle
Agenzie delle Entrate.
Modello
RED
Modello
ISEE
Il
modello RED consente all'INPS e ad altri Enti
Previdenziali di verificare se sussistono i
presupposti per corrispondere ai cittadini le
pensioni agevolate collegate al reddito. I Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF
entro e non oltre il 9 dicembre 2007.
Il CAF certifica il reddito complessivo del
pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la
variazione delle pensioni.
Il
modello RED consente all'INPS e ad altri Enti
Previdenziali di verificare se sussistono i
presupposti per corrispondere ai cittadini le
pensioni agevolate collegate al reddito. I Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF
entro e non oltre il 9 dicembre 2007.
Il CAF certifica il reddito complessivo del
pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la
variazione delle pensioni.