F24 è un modello unico per il pagamento
delle varie tasse (irpef, iva, inps, etc etc)
e in cui includere anche gli eventuali
accrediti irpef.
Modello di Pagamento F 24 (editabile)
Descrizione PER PAGARE: Imposte sui redditi
e ritenute alla fonte; Iva; Tributi locali
(ICI, TARSU/TARIFFA, TOSAP/COSAP, solo per i
comuni convenzionati); Imposte sostitutive
delle imposte sui redditi e dell’Iva; Irap;
Addizionale regionale o comunale all’Irpef;
Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS,
INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso
di pagamento rateale. PER PAGARE TUTTE LE
SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI)
IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale
della dichiarazione; Avviso di accertamento;
Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento
con adesione (concordato); Conciliazione
giudiziale
Con Provvedimento del Direttore
dell’ Agenzia del 23 ottobre
2007, sono stati approvati i
nuovi modelli di versamento
"F24" ed "F24 Accise", da
utilizzare per i versamenti.
I
modelli sono stati variati sia
nel frontespizio che nel testo
delle avvertenze rispetto a
quelli approvati con
Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 3
gennaio 2003. In particolare è
stato inserito nella sezione
"Contribuente", un campo dove è
possibile indicare il codice
fiscale dell’erede,
genitore/tutore o curatore
fallimentare ed il relativo
codice identificativo desumibile
dalla "Tabella
codici identificativi - pdf"
Inoltre, è stato prevista
l’informazione del mese di
riferimento nelle sezioni
ERARIO, REGIONI e ICI ED ALTRI
TRIBUTI LOCALI da indicare per
alcuni codici tributo di cui
sarà data evidenza con specifica
risoluzione.
Il provvedimento rende
obbligatorio, a tutti i
contribuenti che si avvalgono di
modalità di versamento
telematiche, l’utilizzo dei
nuovi modelli F24 ed F24 accise,
a partire dal 29
ottobre 2007.
L’obbligo di utilizzo del
nuovo modello F24 cartaceo è
stato differito alla data del
1° gennaio 2008,
per consentire agli intermediari
della riscossione di smaltire le
scorte dei modelli disponibili.
Dal 29 ottobre 2007
al 31 dicembre 2007,
i soggetti che intendano
utilizzare il nuovo modello
cartaceo contenente il doppio
codice fiscale, debbono
prelevarlo esclusivamente da
questa sezione "modulistica" del
sito
www.agenziaentrate.gov.it.
Ricordiamo che con il modello
F24 è possibile effettuare i
versamenti delle imposte sui
redditi e ritenute alla fonte,
Iva, Tributi locali (ICI per
tutti i Comuni, TARSU/TARIFFA,
TOSAP/COSAP solo per i comuni
convenzionati), imposte
sostitutive delle imposte sui
redditi e dell’Iva, Irap,
Addizionale regionale o comunale
all’Irpef, Contributi e premi
INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI;
Diritti camerali; Interessi in
caso di pagamento rateale.
Inoltre è possibile pagare tutte
le somme dovute (compresi
interessi e sanzioni) in caso di
: Liquidazione e controllo
formale della dichiarazione;
Avviso di accertamento; Avviso
di irrogazione sanzioni;
Accertamento con adesione
(concordato); Conciliazione
giudiziale; Ravvedimento.
Modello da utilizzare a
partire dal
29/10/2007 da parte
di tutti i contribuenti
obbligati al versamento
telematico. L’obbligo di
utilizzo del nuovo modello F24
cartaceo è stato differito alla
data del 1° gennaio
2008.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24
QUESTO MODELLO VA USATO:
PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva;
ICI; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell’Iva; Irap; Addizionale regionale
o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS,
INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento
rateale e quanto
altro previsto.
PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E
SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della
dichiarazione;
Avviso di accertamento; Atto di contestazione delle sanzioni
o Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione
(concordato);
Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.
Come si paga
È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza
anche utilizzando più modelli.
Il versamento, per i soggetti titolari di partita IVA, deve
essere effettuato con modalità di pagamento telematica, come
previsto dall’art.
37,comma 49 del D.L. 04/07/2006, n. 223, ad eccezione dei
casi d’esenzione previsti.
In tali casi, il versamento può essere effettuato presso gli
sportelli di qualunque agente della riscossione o banca
convenzionata e presso gli
uffici postali:
• in contanti;
• con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
• con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto
corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
• con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a
favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali
o assegni postali vidimati
emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per
l’incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l’assegno o il
vaglia devono essere di
importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel
caso in cui l’assegno postale venga utilizzato per pagare
tramite Poste l’operazione
dovrà essere eseguita all’ufficio postale ove è intrattenuto
il conto;
• con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti
della riscossione.
Attenzione: nel caso in cui l’assegno risulti anche solo
parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento
si considera omesso.
Come va compilato il modello
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare
attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il
domicilio fiscale.
Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore
o curatore fallimentare", deve essere compilato unitamente
al "codice identificativo",
desumibile dalla tabella “codici identificativi" pubblicata
sul sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”, ( es.:
genitore/tutore = 02; curatore fallimentare
= 03; erede = 07), con il codice fiscale del:
– coobbligato;
– erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che
effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve
firmare il modello.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello
devono essere evidenziati i codici tributo o le causali
contributo per i quali si effettua il versamento
e l’anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare
con quattro cifre (es.: 2002). Per i versamenti con cadenza
periodica nel campo rateazione/
regione/provincia/mese rif., andrà indicato il mese di
riferimento (es: per ritenute lavoro dipendente di novembre
occorre scrivere 0011).
Eventuali errori commessi nella compilazione possono
comportare richieste di pagamento della stessa somma già
versata.
I soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno
solare, devono barrare l’apposita casella ed indicare nella
colonna “anno di riferimento”
il primo dei due anni solari interessati.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due
cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a
zero. In presenza di più
cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della
seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza
cifra è uguale o superiore
a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per
eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento
va effettuato per difetto (es.:
euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755
arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato
diventa euro 52,76).
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le prime due
cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come
nell’ipotesi in cui l’importo
sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a
52 euro, va indicato 52,00).
Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell’art.
51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle
sanzioni pecuniarie ed
amministrative quanto segue:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o
amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni
normative è tradotta in
Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente
fissato ai sensi del Trattato.
2. Se l’operazione di conversione prevista dal comma secondo
produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è
arrotondata eliminando
i decimali”.
Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono
pagati in unica soluzione, nelle colonne
“rateazione/regione/prov/mese rif.” della
sezione “Erario” e “rateazione/mese rif.” delle sezioni
“Regioni” ed “ICI ed altri tributi locali”, occorre scrivere
0101; in caso di pagamento
rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito
fornite nel paragrafo rateazioni.
L’elenco completo di codici e causali è disponibile presso
gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali
e può essere prelevato anche
dal sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”.
Sono disponibili presso banche, agenti della riscossione e
uffici postali modelli nei quali sono prestampati i codici
tributo relativi ai versamenti
più frequenti.
Rateazione
Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare
ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto
delle imposte e dei contributi
risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli
acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono
rateizzabili) tali somme
possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli
importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a
titolo di saldo o di acconto.
Ad esempio, è possibile rateizzare l’IRPEF e versare in
unica soluzione l’IRAP, ovvero rateizzare l’acconto IRPEF e
versare in unica soluzione
il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle
sezioni “Erario”, “Regioni” ed “ICI ed altri tributi
locali”, in occasione del pagamento di
ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni
tributo, rispettivamente, nella colonna “rateazione/regione/prov/mese
rif.” e in quella
“rateazione/mese rif.”, la rata che sta pagando e il numero
di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate,
deve indicare 0206).
Si ricorda che la prima rata deve essere versata entro il
giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto e che in ogni
caso, il pagamento rateale
deve essere completato entro il mese di novembre.
L’importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla rata di
capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al
tasso indicato presso le
banche, gli agenti della riscossione e gli uffici postali.
Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria,
indipendentemente dal giorno del pagamento
e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t /
36.000, in cui “C” è l’importo rateizzato, “i” è l’interesse
e “t” è il numero dei
giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e
quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando,
per ogni sezione del
modello, l’apposito codice tributo o causale contributo.
Compensazione
Il contribuente può compensare gli importi a credito di
propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi
o premi indicati nello stesso
modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale
importo massimo di credito compensato, l’importo necessario
all’azzeramento
del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti
il saldo finale del modello non può essere mai negativo (e
non può essere negativo, nel
caso si compili una sola sezione, neppure il saldo della
singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con
un’eccedenza di credito,
ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un
importo da versare.
L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere
compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in
occasione dei pagamenti successivi.
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui
nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel
caso in cui il saldo finale
sia pari a zero.
Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i
crediti, deve indicare:
a) nella colonna “codice tributo” o “causale contributo”, i
relativi codici dai quali scaturisce il credito;
b) nella colonna ”anno di riferimento” o “periodo di
riferimento”, il periodo d’imposta o contributivo cui si
riferisce il credito;
c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare
del credito che si intende utilizzare in compensazione. In
particolare:
– nelle sezioni “Erario”, “Regioni” ed “ICI ed altri tributi
locali” occorre indicare la parte del credito d’imposta che
si intende utilizzare in
compensazione con il presente modello;
– nelle sezioni “INPS” e “Altri enti previdenziali ed
assicurativi”, i crediti vantati nei confronti degli enti
previdenziali risultanti dalle denunce
contributive che si intendono compensare con il presente
modello.
Si ricorda che in ogni caso l’importo massimo compensabile è
pari a euro 516.456,90;
d) limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi,
gli altri dati identificativi previsti nelle relative
sezioni del modello.
Nuovo look per il modello F24
Novità per i modelli F24 e F24
Accise che conterranno il doppio codice fiscale. Per i
contribuenti obbligati al versamento telematico i nuovi
modelli dovranno essere utilizzati da lunedì 29 ottobre,
mentre per la tradizionale presentazione cartacea l'obbligo
scatterà dal 1° gennaio 2008
Cambiamo le modalità di compilazione dei versamenti
attraverso i modelli F24 ed F24 Accise, come prevede il
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del
23 ottobre 2007. A partire dal 1 gennaio 2008, il modello
F24 cartaceo, contenente il doppio codice fiscale,
sostituirà la modulistica preesistente e sarà disponibile
anche presso tutti gli sportelli degli intermediari della
riscossione. L'obbligo di utilizzo del nuovo modello F24
cartaceo è stato differito alla data del 1° gennaio 2008,
per consentire agli intermediari della riscossione di
smaltire le scorte dei modelli disponibili. Dal 29 ottobre
2007 al 31 dicembre 2007, il nuovo modello deve essere
utilizzato da tutti i soggetti titolari di partita IVA,
tenuti ai versamenti di cui all'articolo 17, decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente con
modalità telematiche e dai soggetti non titolari di partita
IVA che intendano avvalersi delle modalità di versamento
on-line. Il nuovo modello di versamento F24 - si legge nel
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - consentirà una
più efficiente gestione dei versamenti eseguiti da tutti i
contribuenti. In particolare, riguarderà i versamenti
effettuati dai soggetti responsabili in solido al pagamento
o da quelli che effettuano il versamento in sostituzione del
soggetto debitore, in modo che i relativi dati siano
immediatamente disponibili all'amministrazione finanziaria.
I modelli sono stati variati rispetto al modello di
pagamento approvato con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2003, sia nel
frontespizio che nel testo delle avvertenze. In particolare
è stato inserito nella sezione "Contribuente", un campo dove
è possibile indicare il codice fiscale del coobligato, erede
genitore/tutore o curatore fallimentare ed il relativo
codice identificativo. In particolare, il codice del
Genitore/Tutore è 02, per il Curatore Fallimentare è 03,
mentre per l'Erede è 07. Inoltre, è stato prevista
l'informazione del mese di riferimento nelle sezioni ERARIO,
REGIONI e ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI da indicare per alcuni
codici tributo di cui sarà data evidenza con specifica
risoluzione. L'Agenzia delle Entrate ricorda che con il
modello F24 è possibile effettuare i versamenti delle
imposte sui redditi e ritenute alla fonte, Iva, Tributi
locali (ICI per tutti i Comuni, TARSU/TARIFFA, TOSAP/COSAP
solo per i comuni convenzionati), imposte sostitutive delle
imposte sui redditi e dell'Iva, Irap, Addizionale regionale
o comunale all'Irpef, Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS,
INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento
rateale. Inoltre è possibile pagare tutte le somme dovute
(compresi interessi e sanzioni) in caso di : Liquidazione e
controllo formale della dichiarazione; Avviso di
accertamento; Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento
con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale;
Ravvedimento.
-
redigere, a mezzo di personale
altamente qualificato, le
dichiarazioni fiscali dei
contribuenti (mod. 730 o unico
persone fisiche);
-trasmettere
telematicamente
al Ministero delle Finanze le
dichiarazioni raccolte;
-Inviare
ai sostituti d’imposta (datori di
lavoro) i risultati fiscali delle
dichiarazioni (mod. 730/4).
-Assistere
i contribuenti nei
controlli formali eseguiti dalle
Agenzie delle Entrate.
Modello
RED
Modello
ISEE
Il
modello RED consente all'INPS e ad altri Enti
Previdenziali di verificare se sussistono i
presupposti per corrispondere ai cittadini le
pensioni agevolate collegate al reddito. I Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF
entro e non oltre il 9 dicembre 2007.
Il CAF certifica il reddito complessivo del
pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la
variazione delle pensioni.
Il
modello RED consente all'INPS e ad altri Enti
Previdenziali di verificare se sussistono i
presupposti per corrispondere ai cittadini le
pensioni agevolate collegate al reddito. I Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF
entro e non oltre il 9 dicembre 2007.
Il CAF certifica il reddito complessivo del
pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la
variazione delle pensioni.