TARSU FOGGIA
 
Home
CAF
CAA
 LAVORO E SICUREZZA
 
F24 FOGGIA IRAP IVA
 

Notizie E Novità Fiscali clicca qui

CACEC CENTRO ASSISTENZA FISCALE - CAF FOGGIA

 

Responsabile per tutta la provincia di Foggia: DR. INCHINGOLI FRANCESCO SAVERIO

Indirizzo: VIA SANTA MARIA DELLA NEVE, 12 - 71100 FOGGIA (FG) - Italia

Telefono: 0881 - 777369    Fax: 0881 - 726425   Fax2: 0881 - 726425 

 Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi ore 9.00-13.00 e 16.30-20.

 

Scegliere qui sotto il servizio di interesse

 

C.A.F.

 

F 24

 

Co s' è l' F 24 :

 

F24 è un modello unico per il pagamento delle varie tasse (irpef, iva, inps, etc etc) e in cui includere anche gli eventuali accrediti irpef.

 


Modello di Pagamento F 24 (editabile)

Descrizione PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; Tributi locali (ICI, TARSU/TARIFFA, TOSAP/COSAP, solo per i comuni convenzionati); Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale. PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale
 

Con Provvedimento del Direttore dell’ Agenzia del 23 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 Accise", da utilizzare per i versamenti.

I modelli sono stati variati sia nel frontespizio che nel testo delle avvertenze rispetto a quelli approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2003. In particolare è stato inserito nella sezione "Contribuente", un campo dove è possibile indicare il codice fiscale dell’erede, genitore/tutore o curatore fallimentare ed il relativo codice identificativo desumibile dalla "Tabella codici identificativi - pdf"

Inoltre, è stato prevista l’informazione del mese di riferimento nelle sezioni ERARIO, REGIONI e ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI da indicare per alcuni codici tributo di cui sarà data evidenza con specifica risoluzione.

Il provvedimento rende obbligatorio, a tutti i contribuenti che si avvalgono di modalità di versamento telematiche, l’utilizzo dei nuovi modelli F24 ed F24 accise, a partire dal 29 ottobre 2007.

L’obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 cartaceo è stato differito alla data del 1° gennaio 2008, per consentire agli intermediari della riscossione di smaltire le scorte dei modelli disponibili. Dal 29 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendano utilizzare il nuovo modello cartaceo contenente il doppio codice fiscale, debbono prelevarlo esclusivamente da questa sezione "modulistica" del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ricordiamo che con il modello F24 è possibile effettuare i versamenti delle imposte sui redditi e ritenute alla fonte, Iva, Tributi locali (ICI per tutti i Comuni, TARSU/TARIFFA, TOSAP/COSAP solo per i comuni convenzionati), imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, Irap, Addizionale regionale o comunale all’Irpef, Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale.

Inoltre è possibile pagare tutte le somme dovute (compresi interessi e sanzioni) in caso di : Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.

Modello da utilizzare a partire dal 29/10/2007 da parte di tutti i contribuenti obbligati al versamento telematico. L’obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 cartaceo è stato differito alla data del 1° gennaio 2008.

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 QUESTO MODELLO VA USATO:
 

PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; ICI; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva; Irap; Addizionale regionale
o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale e quanto
altro previsto.
PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione;
Avviso di accertamento; Atto di contestazione delle sanzioni o Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato);
Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.
 

Come si paga
 

È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.
Il versamento, per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica, come previsto dall’art.
37,comma 49 del D.L. 04/07/2006, n. 223, ad eccezione dei casi d’esenzione previsti.
In tali casi, il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli
uffici postali:
• in contanti;
• con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
• con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
• con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati
emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l’assegno o il vaglia devono essere di
importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l’assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l’operazione
dovrà essere eseguita all’ufficio postale ove è intrattenuto il conto;
• con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Attenzione: nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Come va compilato il modello
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", deve essere compilato unitamente al "codice identificativo",
desumibile dalla tabella “codici identificativi" pubblicata sul sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”, ( es.: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare
= 03; erede = 07), con il codice fiscale del:
– coobbligato;
– erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento
e l’anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2002). Per i versamenti con cadenza periodica nel campo rateazione/
regione/provincia/mese rif., andrà indicato il mese di riferimento (es: per ritenute lavoro dipendente di novembre occorre scrivere 0011).
Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.
I soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, devono barrare l’apposita casella ed indicare nella colonna “anno di riferimento”
il primo dei due anni solari interessati.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più
cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore
a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto (es.:
euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76).
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell’ipotesi in cui l’importo
sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).
Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell’art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed
amministrative quanto segue:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in
Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. Se l’operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando
i decimali”.
Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne “rateazione/regione/prov/mese rif.” della
sezione “Erario” e “rateazione/mese rif.” delle sezioni “Regioni” ed “ICI ed altri tributi locali”, occorre scrivere 0101; in caso di pagamento
rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni.
L’elenco completo di codici e causali è disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche
dal sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”.
Sono disponibili presso banche, agenti della riscossione e uffici postali modelli nei quali sono prestampati i codici tributo relativi ai versamenti
più frequenti.

 

Rateazione
 

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi
risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme
possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto.
Ad esempio, è possibile rateizzare l’IRPEF e versare in unica soluzione l’IRAP, ovvero rateizzare l’acconto IRPEF e versare in unica soluzione
il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni “Erario”, “Regioni” ed “ICI ed altri tributi locali”, in occasione del pagamento di
ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna “rateazione/regione/prov/mese rif.” e in quella
“rateazione/mese rif.”, la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).
Si ricorda che la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto e che in ogni caso, il pagamento rateale
deve essere completato entro il mese di novembre.
L’importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le
banche, gli agenti della riscossione e gli uffici postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento
e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t / 36.000, in cui “C” è l’importo rateizzato, “i” è l’interesse e “t” è il numero dei
giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del
modello, l’apposito codice tributo o causale contributo.
Compensazione
Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nello stesso
modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l’importo necessario all’azzeramento
del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel
caso si compili una sola sezione, neppure il saldo della singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con un’eccedenza di credito,
ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.
L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi.
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale
sia pari a zero.
Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:
a) nella colonna “codice tributo” o “causale contributo”, i relativi codici dai quali scaturisce il credito;
b) nella colonna ”anno di riferimento” o “periodo di riferimento”, il periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In particolare:
– nelle sezioni “Erario”, “Regioni” ed “ICI ed altri tributi locali” occorre indicare la parte del credito d’imposta che si intende utilizzare in
compensazione con il presente modello;
– nelle sezioni “INPS” e “Altri enti previdenziali ed assicurativi”, i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali risultanti dalle denunce
contributive che si intendono compensare con il presente modello.
Si ricorda che in ogni caso l’importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90;
d) limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello.
 

Nuovo look per il modello F24


Novità per i modelli F24 e F24 Accise che conterranno il doppio codice fiscale. Per i contribuenti obbligati al versamento telematico i nuovi modelli dovranno essere utilizzati da lunedì 29 ottobre, mentre per la tradizionale presentazione cartacea l'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2008
Cambiamo le modalità di compilazione dei versamenti attraverso i modelli F24 ed F24 Accise, come prevede il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2007. A partire dal 1 gennaio 2008, il modello F24 cartaceo, contenente il doppio codice fiscale, sostituirà la modulistica preesistente e sarà disponibile anche presso tutti gli sportelli degli intermediari della riscossione. L'obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 cartaceo è stato differito alla data del 1° gennaio 2008, per consentire agli intermediari della riscossione di smaltire le scorte dei modelli disponibili. Dal 29 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, il nuovo modello deve essere utilizzato da tutti i soggetti titolari di partita IVA, tenuti ai versamenti di cui all'articolo 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente con modalità telematiche e dai soggetti non titolari di partita IVA che intendano avvalersi delle modalità di versamento on-line. Il nuovo modello di versamento F24 - si legge nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - consentirà una più efficiente gestione dei versamenti eseguiti da tutti i contribuenti. In particolare, riguarderà i versamenti effettuati dai soggetti responsabili in solido al pagamento o da quelli che effettuano il versamento in sostituzione del soggetto debitore, in modo che i relativi dati siano immediatamente disponibili all'amministrazione finanziaria. I modelli sono stati variati rispetto al modello di pagamento approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2003, sia nel frontespizio che nel testo delle avvertenze. In particolare è stato inserito nella sezione "Contribuente", un campo dove è possibile indicare il codice fiscale del coobligato, erede genitore/tutore o curatore fallimentare ed il relativo codice identificativo. In particolare, il codice del Genitore/Tutore è 02, per il Curatore Fallimentare è 03, mentre per l'Erede è 07. Inoltre, è stato prevista l'informazione del mese di riferimento nelle sezioni ERARIO, REGIONI e ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI da indicare per alcuni codici tributo di cui sarà data evidenza con specifica risoluzione. L'Agenzia delle Entrate ricorda che con il modello F24 è possibile effettuare i versamenti delle imposte sui redditi e ritenute alla fonte, Iva, Tributi locali (ICI per tutti i Comuni, TARSU/TARIFFA, TOSAP/COSAP solo per i comuni convenzionati), imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva, Irap, Addizionale regionale o comunale all'Irpef, Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale. Inoltre è possibile pagare tutte le somme dovute (compresi interessi e sanzioni) in caso di : Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.

 

I Servizi del nostro Centro Assistenza Fiscale:

730ISEE - ISEU UNIVERSITA' - RED  -LA SUCCESSIONE EREDITARIA  - SERVIZI IN AGRICOLTURA - FORNITURE UMA - DISOCCUPAZIONE AGRICOLA - PAGHE IN AGRICOLTURA -  C.E.D. - CONTRATTO DI LOCAZIONE COLF E BADANTI F24 ON LINEICI - UNICO - CORREZIONI DI IRREGOLARITÀ - CATASTO -

Con l’affidamento da parte dell’Inps di alcuni servizi dedicati alla persona e alla famiglia, come la compilazione dei modelli Red (riguardante i pensionati) e quelli per il calcolo dell’Ise/Isee (prestazioni sociali agevolate), il Caf Cacec soddisfa le esigenze di tutto il nucleo familiare in termini di aiuto e consulenza.

 

Modello 730

Il servizio consente ai Soggetti incaricati di:


-    redigere, a mezzo di personale altamente qualificato, le dichiarazioni   fiscali dei contribuenti (mod. 730 o unico persone fisiche);

 

-     trasmettere telematicamente al Ministero delle Finanze le dichiarazioni raccolte;

 

-       Inviare ai sostituti d’imposta (datori   di  lavoro) i risultati fiscali delle

     dichiarazioni (mod. 730/4).

 

-        Assistere i contribuenti nei controlli formali eseguiti dalle Agenzie delle Entrate.


 

Modello RED

Modello ISEE

 

Il modello RED consente all'INPS e ad altri Enti Previdenziali di verificare se sussistono i presupposti per corrispondere ai cittadini le pensioni agevolate collegate al reddito.
I Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF  entro e non oltre il 9 dicembre 2007.

 

Il CAF certifica il reddito complessivo del pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la variazione delle pensioni.

 

Il modello RED consente all'INPS e ad altri Enti Previdenziali di verificare se sussistono i presupposti per corrispondere ai cittadini le pensioni agevolate collegate al reddito.
I Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF  entro e non oltre il 9 dicembre 2007.

 

Il CAF certifica il reddito complessivo del pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la variazione delle pensioni.

 

per Saperne di più :

 

     
Home       |       CAF     |       CAA      |       LAVORO E SICUREZZA     |       Notizie Fiscali      |       Contact Us

Copyright © 2008 Cacec S.r.l. Tuttii i diritti riservati. Potenziato da foggiaweb