ICI FOGGIA
 
Home
CAF
CAA
 LAVORO E SICUREZZA
 
IMPOSTA SUGLI IMMOBILI FOGGIA
 

Notizie E Novità Fiscali clicca qui

CACEC CENTRO ASSISTENZA FISCALE

 

Responsabile per tutta la provincia di Foggia: DR. INCHINGOLI FRANCESCO SAVERIO

Indirizzo: VIA SANTA MARIA DELLA NEVE, 12 - 71100 FOGGIA (FG) - Italia

Telefono: 0881 - 777369    Fax: 0881 - 726425   Fax2: 0881 - 726425 

 Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi ore 9.00-13.00 e 16.30-20.

Scegliere qui sotto il servizio di interesse

 

 

 

C.A.F.

 

 

     

I.C.I.

 

Cos'è l'ICI ?

 

(imposta comunale sugli immobili)


Cos'è - L'ICI è un'imposta sugli immobili. Nasce col D. Lgs. 504/92. Certamente l'imposta meno gradita dai proprietari di case, tant'è che l'ASPPI ha promosso una petizione popolare per la sua abolizione.
Riguarda pertanto i fabbricati, le
aree fabbricabili, i terreni agricoli ubicati in Italia. I fabbricato sono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati; per arre fabbricabili si intendono quelle su cui gli strumenti urbanistici prevedono possibilità di edificazione.

 

Scadenza o validità:


La Dichiarazione ICI rimane valida finché non subentrano modifiche o variazioni che il contribuente ha l'obbligo di dichiarare.

Normativa di riferimento:


Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 96 del 19/11/1998 e modificato con Delibera di Consiglio n. 61 del 27/11/2003;
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.

 

 

 

Regolamento ICI

 

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ad integrazione delle disposizioni contenute nel Capo I del D.Lgs. 504/92 nel Comune di TALLA nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 25.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta ICI e relative di accertamento riscossione sanzioni, contenzioso.

 

Art. 2 - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
 

ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI

 

PRINCIPALI

 

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considera parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza anche se distintamente iscritta in catasto. Si intende per pertinenza il garage o box o posto autoaccatastato in categoria C6 che sia ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Resta inteso che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale traducendosi l'agevolazione suddetta nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

 

 Art. 3 - UTILIZZO DETRAZIONE PREVISTA PER

 

LE ABITAZIONI

 

PRINCIPALI

 

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado sia in linea retta genitori che collaterale (fratelli, sorelle) sono considerate abitazioni principali ai fini dell'utilizzo della detrazione di imposta limitatamente ad una sola unità immobiliare oltre la propria abitazione principale. Per usufruire dell'agevolazione prevista dal comma precedente il parente deve essere residente nella suddetta e comunicare annualmente con lettera scritta all'Ufficio comunale tributi le generalità del parente che usufruisce dell'immobile così come previsto dal comma precedente.
Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96 viene considerata direttamente adibita ad principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione, che la stessa non risulti locata.

 

Art. 4 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

 

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i) del D. Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

 

 Art. 5 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI E  VERSAMENTI RATEALI

 

DELL'IMPOSTA

 

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 nel caso si verifichino le condizioni riportate, possono stabilirsi con provvedimento motivato:

a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza in caso di calamità naturali dichiarate con decreto governativo;

b) il differimento e la rateizzazione dell'ICI in scadenza entro il termine massimo di sei mesi nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico certificate dall'Ufficio Sociale.

 

 Art. 6 - SEMPLIFICAZIONE E

 

RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO

 

Ai sensi dell'art. 59 lettera 1), punto 2), del D.Lgs. 446/97, con deliberazione annuale della giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo sulla base delle potenzialità di struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

 

 Art. 7 - POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI

 

Ai sensi dell'art. 59 lettera p), del DIgs. 446/97 è stabilito che ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge 23/12/1996 n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale interno.

 

 Art. 8 - AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE,

 

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

 

In conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di contenzioso e' consentito al Comune di esercitare il diritto alla "autotutela" ed ai contribuenti, l'istituto dell'accertamento con adesione" e della "conciliazione giudiziale", nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 564 del 30/9/1994 e dal D. Lgs. n. 218 del 19/6/1997.

 

Art. 9 - RINVIO

 

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta Comunale sugli immobili. S'intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

 

 Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

 

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

 

Art. 11- NORME FINALI

 

Il presente regolamento, unitamente alla relativa delibera consiliare, è comunicato mediante spedizione 30 giorni dalla data di esecutività di copia conforme al Ministero delle Finanze ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale così come previsto nella Circolare del Ministero delle Finanze 17 aprile 1998, n. 101/E.

 

La base imponibile, elemento essenziale per il calcolo dell' ICI, viene determinata a seconda dei beni soggetti all'imposta.

 

Fabbricati
 

LA BASE IMPONIBILE

FABBRICATI
categorie catastali

AREE FABBRICABILI

TERRENI

A e C

B

A/10, D

C/1

-

-

RENDITA
x 1,05 x 100

RENDITA
x 1,05 x 140

RENDITA
x 1,05 x 50

RENDITA
x 1,05 x 34

VALORE VENALE

REDDITO DOMINICALE
x 1,25 x 75


Per i fabbricati iscritti in catasto, la rendita risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione, anche se di recente attribuzione, va rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti:

 100, se si tratta di unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (negozi, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

 140, se trattasi di unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.);

 50, se trattasi di unità immobiliari classificate nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.);

 34, se si tratta di unità immobiliari classificate nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

 

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, l'art. 2, comma 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) ha disposto la rivalutazione da 100 a 140 del moltiplicatore da applicare alla rendita catastale. Tale rivalutazione è entrata in vigore il 3 ottobre 2006 ed ha avuto effetto solo sugli ultimi 3 mesi del 2006, cioè sul saldo Ici pagato nel mese di dicembre 2006. Essa non costituisce, di per sé, causa di variazione e, quindi, non determina l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

 

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica lo specifico criterio contabile, in base al quale i costi registrati vanno moltiplicati, separatamente per ciascun anno di formazione, per i coefficienti di aggiornamento stabiliti con apposito decreto del Ministero delle Finanze. Per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere il coefficiente relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione o i costi incrementativi sono stati contabilizzati.
Il criterio contabile deve essere seguito fino al termine dell'anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale, oppure viene annotata negli atti catastali la rendita "proposta" mediante la procedura Doc-Fa disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701. In tal caso, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta è dato dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, aumentata del 5% e poi moltiplicata per 50.

 

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, si assume la rendita (aumentata del 5%), determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è situato.
Per poter quantificare il valore, la rendita va moltiplicata per il coefficiente 100, anche se l'immobile risulta classificato nelle categorie catastali A/10 o C/1, oppure nel gruppo B o D. Questo perché, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad un'abitazione.
Ai fini della determinazione del reddito relativamente alle unità immobiliari appartenenti al gruppo C, è necessario tradurre la superficie commerciale di tali unità (murature comprese) in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio in ordine alle categorie catastali A/6 o A/5 (dai 18 ai 20 metri quadrati). Per conoscere quindi il numero dei vani, occorre dividere il totale della superficie espressa in metri quadrati per il divisore 18 o 20.
Per quanto concerne i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti sin dall'origine di rendita catastale, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, si rende applicabile, secondo l'interpretazione del Ministero delle Finanze, il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

 

Per i fabbricati rurali bisogna distinguere tra fabbricati rurali ad uso abitativo e fabbricati rurali strumentali. I fabbricati a destinazione abitativa sono considerati rurali soltanto nel caso in cui vengano rispettati contemporaneamente tutti i requisiti prescritti dalle lettere da a) a e) dell'art. 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 24 febbraio 1994, n. 133, e modificato dal Dpr 23 marzo 1998, n. 139. L'assenza di un solo requisito è sufficiente per far perdere ai fabbricati in questione la caratteristica della ruralità.
I fabbricati strumentali, invece, sono considerati rurali ai fini fiscali se rispettano quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 9 del decreto legge 557/1993. Tale disposizione pone come condizione per il riconoscimento del carattere rurale, ai fini fiscali, alle sole costruzioni strumentali che esercitano quelle attività agricole elencate dall'art. 32 (ex art. 29 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

 

Per i fabbricati ogetto di condono edilizio, le disposizioni dell'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ( si veda Cm 2/Dpf del 7 giugno 2004 ) prevedono il pagamento dell' Ici dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita mediante la procedura Doc-fa, sempre che la data di ultimazione dei lavori e quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Tuttavia, in attesa dell'attribuzione della rendita, l'imposta viene determinata adottando come criterio di calcolo forfettario la misura di 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta. Ovviamente, al momento di effettuare il pagamento a saldo, il contribuente dovrà operare il conguaglio tra l'imposta complessivamente dovuta calcolata sulla base della rendita attribuita e l'importo versato forfettariamente a titolo di acconto.
Per gli immobili per i quali è ancora in corso la procedura di regolarizzazione edilizia, l'Ici si dovrà versare sulla base del valore convenzionale di 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia. Quando sarà attribuita la rendita catastale, il contribuente provvederà ad effettuare il conguaglio senza pagamento di sanzioni né di interessi.
Giova infine ricordare che per gli immobili che sono stati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi, una delle condizioni per ottenere la sanatoria è quella di presentare la dichiarazione ICI, unitamente ad altra documentazione.
Il Dl 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha stabilito che detti adempimenti possono essere effettuati entro il 30 aprile 2006.
Inoltre, per consentire al comune il necessario controllo degli adempimenti, il contribuente deve indicare, nella parte del modello riservata alle "Annotazioni", sia i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi sia gli importi pagati per ognuno dei fabbricati condonati.

 

Aree fabbricabili

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, letera g), del D.Lgs. n. 446 del 1997, il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di una autolimitazione del potere di accertamento ICI e di ridurre l'insorgenza del contenzioso, così da ritenere congruo il valore dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale. Resta comunque ferma la regola, stabilita dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio. Ciò comporta, fra l'altro, che il contribuente può ben dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento ed il comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato. Se invece il comune intende accertare un maggior valore, l'accertamento deve essere motivato in riferimento all'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio per la determinazione del valore, poiché in mancanza di una adeguata motivazione è difficile sfuggire, in sede contenziosa, alla dichiarazione di nullità dell'atto accertativo.
Si avverte che in caso di edificazione su area "vergine", di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta, oppure in caso di interventi di recupero edilizio ai sensi delle lettere c), d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è data soltanto dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. A decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione oppure, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato (con riferimento alla rendita proposta).

 

Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione moltiplicato per il coefficiente pari a 75. Fino alla riforma del catasto e a decorrere dal 1° gennaio 1997 il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25%, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 51, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

La rendita catastale può essere verificata collegandosi al sito dell'Agenzia del Territorio. Per procedere alla consultazione, è sufficiente selezionare il Comune dove è ubicato l'immobile e sceglierne la tipologia (fabbricato o terreno). Poi, vanno inseriti: 1) il codice fiscale del titolare, 2) il Foglio, 3) il numero della Particella.


 


DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DA VERSARE

 

Aliquote
Per l'anno vigente si considerano:
- L'aliquota base, stabilita dalla Giunta Comunale in fase di predisposizione del bilancio di previsione, è applicata per tutti gli immobili ad esclusione di quelli indicati nel successivo punto.
- L'aliquota diversa per gli alloggi non locati e residenze secondarie, intendendo come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat. A/10), utilizzabili ai fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto e quindi di fatto senza consumo di utenze.

 

CALCOLO DELL'I.C.I. clicca qui

 

Modello I.C.I.

 

Scarica questa immagine

 

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Titolo I (S.O . n. 137 alla G.U. n. 305 del 30/12/1992)

D.L. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 - art. 1, comma 4-bis (pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23/01/1993)

Decreto 22 febbraio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9/3/2005)

Decreto 15 aprile 2005 approvazione del modello di dichiarazione per il 2004 (Modello)

Circolare n. 2/DPF del 7 giugno 2004: chiarimenti per il pagamento dell'Ici. Art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992 ed art. 2, co. 41, della legge n. 350/2003.

Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003: nuove modalità di pubblicazione delle delibere

Circolare n. 7/DPF del 19 settembre 2002

Circolare n. 4/DPF del 30 maggio 2002: chiarimenti in ordine al pagamento dell'ICI. Art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

Circolare n. 4/FL del 13 marzo 2001: chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'ICI

Circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001: Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge finanziaria per l'anno 2001). Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'ICI

Circolare n. 118/E del 7 giugno 2000: ICI - istruzioni per il versamento anno 2000

Circolare n. 23/E del 11 febbraio 2000: chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'ICI

Risoluzione n. 1/DPF del 7 aprile 2005: ICI. Immobili trasferiti alla Società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici (S.C.I.P. S.r.l.) ed ai fondi comuni di investimento immobiliare. Quesito.

Risoluzione n. 1/DPF del 3 marzo 2004: ICI. Immobili destinati alle attività di oratorio. Esenzione. Legge 1° agosto 2003, n. 206. Quesito.
   
Risoluzione   n. 5/DPF del 17 settembre 2003: terreni agricoli in zone svantaggiate

Risoluzione n. 4/DPF del 3 giugno 2003: modello di dichiarazione per l'anno 2002

Risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003: riconoscimento della soggettività passiva ai concessionari di aree demaniali - Quesiti

Risoluzione n. 6/DPF del 7 maggio 2002: abitazione principale costituita da due unità immobiliari

Risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002: istanza di interpello proposta ai sensi dell'art.11 della L.27 luglio 2000, n.212

Risoluzione n. 1/FL del 19 febbraio 2001: determinazione delle aliquote. Ammissibilità del potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille. Quesito.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Titolo I (S.O . n. 137 alla G.U. n. 305 del 30/12/1992)

D.L. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 - art. 1, comma 4-bis (pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23/01/1993)

Decreto 22 febbraio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9/3/2005)

Decreto 15 aprile 2005 approvazione del modello di dichiarazione per il 2004 (Modello)

Circolare n. 2/DPF del 7 giugno 2004: chiarimenti per il pagamento dell'Ici. Art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992 ed art. 2, co. 41, della legge n. 350/2003.

Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003: nuove modalità di pubblicazione delle delibere

Circolare n. 7/DPF del 19 settembre 2002


Circolare n. 4/DPF del 30 maggio 2002: chiarimenti in ordine al pagamento dell'ICI. Art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

Circolare n. 4/FL del 13 marzo 2001: chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'ICI

Circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001: Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge finanziaria per l'anno 2001). Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'ICI

Circolare n. 118/E del 7 giugno 2000: ICI - istruzioni per il versamento anno 2000

Circolare n. 23/E del 11 febbraio 2000: chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'ICI

Risoluzione n. 1/DPF del 7 aprile 2005: ICI. Immobili trasferiti alla Società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici (S.C.I.P. S.r.l.) ed ai fondi comuni di investimento immobiliare. Quesito.

Risoluzione n. 1/DPF del 3 marzo 2004: ICI. Immobili destinati alle attività di oratorio. Esenzione. Legge 1° agosto 2003, n. 206. Quesito.
   
Risoluzione   n. 5/DPF del 17 settembre 2003: terreni agricoli in zone svantaggiate

Risoluzione n. 4/DPF del 3 giugno 2003: modello di dichiarazione per l'anno 2002

Risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003: riconoscimento della soggettività passiva ai concessionari di aree demaniali - Quesiti

Risoluzione n. 6/DPF del 7 maggio 2002: abitazione principale costituita da due unità immobiliari

Risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002: istanza di interpello proposta ai sensi dell'art.11 della L.27 luglio 2000, n.212

Risoluzione n. 1/FL del 19 febbraio 2001: determinazione delle aliquote. Ammissibilità del potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille. Quesito.

 

I Servizi del nostro Centro Assistenza Fiscale:

730ISEE - ISEU UNIVERSITA' - RED  -LA SUCCESSIONE EREDITARIA  - SERVIZI IN AGRICOLTURA - FORNITURE UMA - DISOCCUPAZIONE AGRICOLA - PAGHE IN AGRICOLTURA -  C.E.D. - CONTRATTO DI LOCAZIONE COLF E BADANTI F24 ON LINEICI - UNICO - CORREZIONI DI IRREGOLARITÀ - CATASTO -

Con l’affidamento da parte dell’Inps di alcuni servizi dedicati alla persona e alla famiglia, come la compilazione dei modelli Red (riguardante i pensionati) e quelli per il calcolo dell’Ise/Isee (prestazioni sociali agevolate), il Caf Cacec soddisfa le esigenze di tutto il nucleo familiare in termini di aiuto e consulenza.

 

Modello 730

Il servizio consente ai Soggetti incaricati di:


-    redigere, a mezzo di personale altamente qualificato, le dichiarazioni   fiscali dei contribuenti (mod. 730 o unico persone fisiche);

 

-     trasmettere telematicamente al Ministero delle Finanze le dichiarazioni raccolte;

 

-       Inviare ai sostituti d’imposta (datori   di  lavoro) i risultati fiscali delle

     dichiarazioni (mod. 730/4).

 

-        Assistere i contribuenti nei controlli formali eseguiti dalle Agenzie delle Entrate.


 

Modello RED

Modello ISEE

 

Il modello RED consente all'INPS e ad altri Enti Previdenziali di verificare se sussistono i presupposti per corrispondere ai cittadini le pensioni agevolate collegate al reddito.
I Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF  entro e non oltre il 9 dicembre 2007.

 

Il CAF certifica il reddito complessivo del pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la variazione delle pensioni.

 

Il modello RED consente all'INPS e ad altri Enti Previdenziali di verificare se sussistono i presupposti per corrispondere ai cittadini le pensioni agevolate collegate al reddito.
I Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF  entro e non oltre il 9 dicembre 2007.

 

Il CAF certifica il reddito complessivo del pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la variazione delle pensioni.

 

per Saperne di piu

 

 

 

Home       |       CAF     |       CAA      |       LAVORO E SICUREZZA     |       Notizie Fiscali      |       Contact Us

Copyright © 2009 Cacec S.r.l. Tuttii i diritti riservati. Potenziato da foggiaweb