I.C.I.
Cos'è l'ICI ?
(imposta comunale sugli immobili)
Cos'è - L'ICI è un'imposta
sugli immobili. Nasce col D. Lgs. 504/92. Certamente
l'imposta meno gradita dai proprietari di case,
tant'è che l'ASPPI ha promosso una petizione
popolare per la sua abolizione.
Riguarda pertanto i fabbricati, le
aree fabbricabili,
i terreni agricoli ubicati in Italia. I fabbricato
sono le unità immobiliari iscritte al catasto
fabbricati; per
arre fabbricabili
si intendono quelle su cui gli strumenti urbanistici
prevedono possibilità di edificazione.
Scadenza o validità:
La Dichiarazione ICI rimane valida finché non
subentrano modifiche o variazioni che il
contribuente ha l'obbligo di dichiarare.
Normativa di riferimento:
Regolamento Comunale approvato con Delibera di
Consiglio n. 96 del 19/11/1998 e modificato con
Delibera di Consiglio n. 61 del 27/11/2003;
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e
successive modificazioni.
Regolamento ICI
Art. 1
- OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili ad integrazione
delle disposizioni contenute nel Capo I del D.Lgs.
504/92 nel Comune di TALLA nell'ambito della potestà
regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del
decreto legislativo 25.12.1997 n. 446 e da ogni
altra disposizione normativa.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si
applicano le disposizioni generali previste dalle
vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta ICI e
relative di accertamento riscossione sanzioni,
contenzioso.
Art. 2 - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI
PRINCIPALI
Agli
effetti dell'applicazione delle agevolazioni in
materia di imposta comunale sugli immobili si
considera parte integrante dell'abitazione
principale la sua pertinenza anche se distintamente
iscritta in catasto. Si intende per pertinenza il
garage o box o posto autoaccatastato in categoria C6
che sia ubicato nello stesso edificio o complesso
immobiliare nel quale è sita l'abitazione
principale. Resta inteso che la detrazione spetta
soltanto per l'abitazione principale traducendosi
l'agevolazione suddetta nella possibilità di
detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la
parte dell'importo della detrazione che non ha
trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione principale.
Art.
3 - UTILIZZO DETRAZIONE PREVISTA PER
LE ABITAZIONI
PRINCIPALI
Ai sensi
dell'art. 59, primo comma, lettera e), del D.Lgs.
446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti entro il primo grado sia in linea retta
genitori che collaterale (fratelli, sorelle) sono
considerate abitazioni principali ai fini
dell'utilizzo della detrazione di imposta
limitatamente ad una sola unità immobiliare oltre la
propria abitazione principale. Per usufruire
dell'agevolazione prevista dal comma precedente il
parente deve essere residente nella suddetta e
comunicare annualmente con lettera scritta
all'Ufficio comunale tributi le generalità del
parente che usufruisce dell'immobile così come
previsto dal comma precedente.
Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96
viene considerata direttamente adibita ad principale
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione, che la stessa non risulti locata.
Art. 4
- MODALITÀ DI VERSAMENTO
Ai sensi
dell'art. 59, primo comma, lettera i) del D. Lgs.
446/97, i versamenti ICI effettuati da un
contitolare anche per conto degli altri si
considerano regolarmente effettuati purché l'ICI
relativa all'immobile in questione sia stata
totalmente assolta per l'anno di riferimento.
Art.
5 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI
RATEALI
DELL'IMPOSTA
Ai sensi dell'art. 59,
primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 nel caso
si verifichino le condizioni riportate, possono
stabilirsi con provvedimento motivato:
a) il differimento e la rateizzazione del pagamento
di una rata ICI in scadenza in caso di calamità
naturali dichiarate con decreto governativo;
b) il differimento e la rateizzazione dell'ICI in
scadenza entro il termine massimo di sei mesi nel
caso di gravi e comprovate situazioni di disagio
economico certificate dall'Ufficio Sociale.
Art.
6 - SEMPLIFICAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE
DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO
Ai sensi
dell'art. 59 lettera 1), punto 2), del D.Lgs.
446/97, con deliberazione annuale della giunta
Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le
azioni di controllo sulla base delle potenzialità di
struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione
per le diverse tipologie di immobili.
Art.
7 - POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI
Ai sensi
dell'art. 59 lettera p), del DIgs. 446/97 è
stabilito che ai fini del potenziamento dell'ufficio
tributi del Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 57
della Legge 23/12/1996 n. 662, possono essere
attribuiti compensi incentivanti al personale
interno.
Art.
8 - AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE,
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
In
conformità a quanto previsto dalla normativa in
materia di contenzioso e' consentito al Comune di
esercitare il diritto alla "autotutela" ed ai
contribuenti, l'istituto dell'accertamento con
adesione" e della "conciliazione giudiziale", nei
termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 564
del 30/9/1994 e dal D. Lgs. n. 218 del 19/6/1997.
Art. 9 - RINVIO
Per
quanto non specificatamente ed espressamente
previsto dal presente regolamento si rinvia alle
norme legislative inerenti all'imposta Comunale
sugli immobili. S'intendono recepite ed
integralmente acquisite al presente regolamento
tutte le successive integrazioni della normativa
regolante la specifica materia.
Art.
10 - ENTRATA IN VIGORE
Il
presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio
1999.
Art. 11- NORME FINALI
Il
presente regolamento, unitamente alla relativa
delibera consiliare, è comunicato mediante
spedizione 30 giorni dalla data di esecutività di
copia conforme al Ministero delle Finanze ed è reso
pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale
così come previsto nella Circolare del Ministero
delle Finanze 17 aprile 1998, n. 101/E.
La base imponibile, elemento essenziale per il
calcolo dell' ICI, viene determinata a seconda dei
beni soggetti all'imposta.
Fabbricati
|
LA BASE IMPONIBILE |
|
FABBRICATI
categorie catastali |
AREE FABBRICABILI |
TERRENI |
|
A e C |
B |
A/10, D |
C/1 |
- |
- |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
RENDITA
x 1,05 x 100 |
RENDITA
x 1,05 x 140 |
RENDITA
x 1,05 x 50 |
RENDITA
x 1,05 x 34 |
VALORE VENALE |
REDDITO DOMINICALE
x 1,25 x 75 |
Per i fabbricati iscritti in
catasto, la rendita risultante al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, anche se di recente
attribuzione, va rivalutata del 5% e poi
moltiplicata per i seguenti coefficienti:
100,
se si tratta di unità immobiliari classificate nei
gruppi catastali A (abitazioni) e C (negozi,
depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle
categorie A/10 e C/1;
140,
se trattasi di unità immobiliari classificate nel
gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.);
50,
se trattasi di unità immobiliari classificate nella
categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo
D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.);
34,
se si tratta di unità immobiliari classificate nella
categoria C/1 (negozi e botteghe).
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale
B, l'art. 2, comma 45, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262 (convertito dalla legge 24 novembre
2006, n. 286) ha disposto la rivalutazione da 100 a
140 del moltiplicatore da applicare alla rendita
catastale. Tale rivalutazione è entrata in vigore il
3 ottobre 2006 ed ha avuto effetto solo sugli ultimi
3 mesi del 2006, cioè sul saldo Ici pagato nel mese
di dicembre 2006. Essa non costituisce, di per sé,
causa di variazione e, quindi, non determina
l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale
D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, si applica
lo specifico criterio contabile, in base al quale i
costi registrati vanno moltiplicati, separatamente
per ciascun anno di formazione, per i coefficienti
di aggiornamento stabiliti con apposito decreto del
Ministero delle Finanze. Per l'applicazione dei
coefficienti di attualizzazione bisogna assumere il
coefficiente relativo all'anno nel corso del quale
il costo di acquisizione o i costi incrementativi
sono stati contabilizzati.
Il criterio contabile deve essere seguito fino al
termine dell'anno di imposizione nel corso del quale
viene attribuita la rendita catastale, oppure viene
annotata negli atti catastali la rendita "proposta"
mediante la procedura Doc-Fa disciplinata dal D.M.
19 aprile 1994, n. 701. In tal caso, il valore sul
quale calcolare l'ICI dovuta è dato dalla rendita
risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, aumentata del 5% e poi moltiplicata per
50.
Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai
sensi dell'art. 10 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42,
si assume la rendita (aumentata del 5%), determinata
mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di
minore ammontare tra quelle previste per le
abitazioni della zona censuaria nella quale il
fabbricato è situato.
Per poter quantificare il valore, la rendita va
moltiplicata per il coefficiente 100, anche se
l'immobile risulta classificato nelle categorie
catastali A/10 o C/1, oppure nel gruppo B o D.
Questo perché, con il sistema suddetto di
determinazione della rendita, il fabbricato è stato
assimilato ad un'abitazione.
Ai fini della determinazione del reddito
relativamente alle unità immobiliari appartenenti al
gruppo C, è necessario tradurre la superficie
commerciale di tali unità (murature comprese) in
vani, utilizzando il concetto di vano catastale
medio in ordine alle categorie catastali A/6 o A/5
(dai 18 ai 20 metri quadrati). Per conoscere quindi
il numero dei vani, occorre dividere il totale della
superficie espressa in metri quadrati per il
divisore 18 o 20.
Per quanto concerne i fabbricati classificabili nel
gruppo D, sforniti sin dall'origine di rendita
catastale, interamente posseduti da impresa e
distintamente contabilizzati, si rende applicabile,
secondo l'interpretazione del Ministero delle
Finanze, il criterio di determinazione del valore
sulla base dei costi contabilizzati, attualizzati
mediante l'applicazione di determinati coefficienti.
Per i fabbricati rurali bisogna distinguere tra
fabbricati rurali ad uso abitativo e fabbricati
rurali strumentali. I fabbricati a destinazione
abitativa sono considerati rurali soltanto nel caso
in cui vengano rispettati contemporaneamente tutti i
requisiti prescritti dalle lettere da a) a e)
dell'art. 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito dalla legge 24 febbraio
1994, n. 133, e modificato dal Dpr 23 marzo 1998, n.
139. L'assenza di un solo requisito è sufficiente
per far perdere ai fabbricati in questione la
caratteristica della ruralità.
I fabbricati strumentali, invece, sono considerati
rurali ai fini fiscali se rispettano quanto disposto
dal comma 3-bis dell'art. 9 del decreto legge
557/1993. Tale disposizione pone come condizione per
il riconoscimento del carattere rurale, ai fini
fiscali, alle sole costruzioni strumentali che
esercitano quelle attività agricole elencate
dall'art. 32 (ex art. 29 del Dpr 22 dicembre 1986,
n. 917 (Tuir).
Per i fabbricati ogetto di condono edilizio, le
disposizioni dell'art. 2, comma 41, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 ( si veda Cm 2/Dpf del 7
giugno 2004 ) prevedono il pagamento dell' Ici dal
1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale
attribuita mediante la procedura Doc-fa, sempre che
la data di ultimazione dei lavori e quella in cui il
fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente.
Tuttavia, in attesa dell'attribuzione della rendita,
l'imposta viene determinata adottando come criterio
di calcolo forfettario la misura di 2 euro per ogni
metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per
ogni anno di imposta. Ovviamente, al momento di
effettuare il pagamento a saldo, il contribuente
dovrà operare il conguaglio tra l'imposta
complessivamente dovuta calcolata sulla base della
rendita attribuita e l'importo versato
forfettariamente a titolo di acconto.
Per gli immobili per i quali è ancora in corso la
procedura di regolarizzazione edilizia, l'Ici si
dovrà versare sulla base del valore convenzionale di
2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia.
Quando sarà attribuita la rendita catastale, il
contribuente provvederà ad effettuare il conguaglio
senza pagamento di sanzioni né di interessi.
Giova infine ricordare che per gli immobili che sono
stati oggetto della regolarizzazione degli illeciti
edilizi, una delle condizioni per ottenere la
sanatoria è quella di presentare la dichiarazione
ICI, unitamente ad altra documentazione.
Il Dl 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha stabilito che
detti adempimenti possono essere effettuati entro il
30 aprile 2006.
Inoltre, per consentire al comune il necessario
controllo degli adempimenti, il contribuente deve
indicare, nella parte del modello riservata alle
"Annotazioni", sia i fabbricati oggetto della
regolarizzazione degli illeciti edilizi sia gli
importi pagati per ognuno dei fabbricati condonati.
Aree fabbricabili
La base imponibile è costituita dal valore venale in
comune commercio, avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita,
agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, letera g), del D.Lgs.
n. 446 del 1997, il comune può determinare
periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine
di una autolimitazione del potere di accertamento
ICI e di ridurre l'insorgenza del contenzioso, così
da ritenere congruo il valore dichiarato dal
contribuente in misura non inferiore a quella
stabilita nel regolamento comunale. Resta comunque
ferma la regola, stabilita dall'art. 5, comma 5, del
D.Lgs. n. 504/92, secondo la quale il valore delle
aree fabbricabili è quello venale in comune
commercio. Ciò comporta, fra l'altro, che il
contribuente può ben dichiarare un valore inferiore
a quello stabilito nel regolamento ed il comune
ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore
di mercato. Se invece il comune intende accertare un
maggior valore, l'accertamento deve essere motivato
in riferimento all'iter logico-giuridico seguito
dall'Ufficio per la determinazione del valore,
poiché in mancanza di una adeguata motivazione è
difficile sfuggire, in sede contenziosa, alla
dichiarazione di nullità dell'atto accertativo.
Si avverte che in caso di edificazione su area
"vergine", di demolizione di fabbricato e
ricostruzione sull'area di risulta, oppure in caso
di interventi di recupero edilizio ai sensi delle
lettere c), d) ed e) dell'art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, la base imponibile è data
soltanto dal valore dell'area, senza computare il
valore del fabbricato in corso d'opera. A decorrere
dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione oppure, se
antecedente, dalla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque
utilizzato, la base imponibile è costituita dal
valore del fabbricato (con riferimento alla rendita
proposta).
Terreni agricoli
La base imponibile è costituita dal reddito
dominicale risultante in catasto alla data del 1°
gennaio dell'anno di tassazione moltiplicato per il
coefficiente pari a 75. Fino alla riforma del
catasto e a decorrere dal 1° gennaio 1997 il reddito
dominicale deve essere rivalutato del 25%, in
conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 51,
della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
La rendita catastale può essere verificata
collegandosi al sito dell'Agenzia
del Territorio. Per
procedere alla consultazione, è sufficiente
selezionare il Comune dove è ubicato l'immobile e
sceglierne la tipologia (fabbricato o terreno). Poi,
vanno inseriti: 1) il codice fiscale del titolare,
2) il Foglio, 3) il numero della Particella.
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DA VERSARE
Aliquote
Per l'anno vigente si considerano:
- L'aliquota base, stabilita dalla Giunta Comunale
in fase di predisposizione del bilancio di
previsione, è applicata per tutti gli immobili ad
esclusione di quelli indicati nel successivo punto.
- L'aliquota diversa per gli alloggi non locati e
residenze secondarie, intendendo come tali le unità
immobiliari classificate o classificabili nel gruppo
catastale A (ad eccezione della cat. A/10),
utilizzabili ai fini abitativi, non tenute a
disposizione del possessore per uso personale
diretto e quindi di fatto senza consumo di utenze.
CALCOLO DELL'I.C.I.
clicca qui
Modello I.C.I.

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Titolo I (S.O
. n. 137 alla G.U. n. 305 del 30/12/1992)
D.L. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 -
art. 1, comma 4-bis (pubblicato sulla G.U. n. 18 del
23/01/1993)
Decreto 22 febbraio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9/3/2005)
Decreto 15 aprile 2005 approvazione del modello di
dichiarazione per il 2004 (Modello)
Circolare n. 2/DPF del 7 giugno 2004: chiarimenti
per il pagamento dell'Ici. Art. 10 del D.Lgs. n.
504/1992 ed art. 2, co. 41, della legge n. 350/2003.
Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003: nuove
modalità di pubblicazione delle delibere
Circolare n. 7/DPF del 19 settembre 2002
Circolare n. 4/DPF del 30 maggio 2002: chiarimenti
in ordine al pagamento dell'ICI. Art. 10 del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504
Circolare n. 4/FL del 13 marzo 2001: chiarimenti in
ordine alle disposizioni relative all'ICI
Circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001: Legge 23
dicembre 2000 n. 388 (Legge finanziaria per l'anno
2001). Chiarimenti in ordine alle disposizioni
relative all'ICI
Circolare n. 118/E del 7 giugno 2000: ICI -
istruzioni per il versamento anno 2000
Circolare n. 23/E del 11 febbraio 2000: chiarimenti
in ordine alle disposizioni relative all'ICI
Risoluzione n. 1/DPF del 7 aprile 2005: ICI.
Immobili trasferiti alla Società per la
cartolarizzazione dei beni immobili pubblici (S.C.I.P.
S.r.l.) ed ai fondi comuni di investimento
immobiliare. Quesito.
Risoluzione n. 1/DPF del 3 marzo 2004: ICI. Immobili
destinati alle attività di oratorio. Esenzione.
Legge 1° agosto 2003, n. 206. Quesito.
Risoluzione n. 5/DPF del 17 settembre 2003:
terreni agricoli in zone svantaggiate
Risoluzione n. 4/DPF del 3 giugno 2003: modello di
dichiarazione per l'anno 2002
Risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003:
riconoscimento della soggettività passiva ai
concessionari di aree demaniali - Quesiti
Risoluzione n. 6/DPF del 7 maggio 2002: abitazione
principale costituita da due unità immobiliari
Risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002: istanza di
interpello proposta ai sensi dell'art.11 della L.27
luglio 2000, n.212
Risoluzione n. 1/FL del 19 febbraio 2001:
determinazione delle aliquote. Ammissibilità del
potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per
mille. Quesito.
D.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504: Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421 - Titolo I (S.O . n. 137 alla
G.U. n. 305 del 30/12/1992)
D.L. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 -
art. 1, comma 4-bis (pubblicato sulla G.U. n. 18 del
23/01/1993)
Decreto 22 febbraio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9/3/2005)
Decreto 15 aprile 2005 approvazione del modello di
dichiarazione per il 2004 (Modello)
Circolare n. 2/DPF del 7 giugno 2004: chiarimenti
per il pagamento dell'Ici. Art. 10 del D.Lgs. n.
504/1992 ed art. 2, co. 41, della legge n. 350/2003.
Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003: nuove
modalità di pubblicazione delle delibere
Circolare n. 7/DPF del 19 settembre 2002
Circolare n. 4/DPF del 30 maggio 2002: chiarimenti
in ordine al pagamento dell'ICI. Art. 10 del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504
Circolare n. 4/FL del 13 marzo 2001: chiarimenti in
ordine alle disposizioni relative all'ICI
Circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001: Legge 23
dicembre 2000 n. 388 (Legge finanziaria per l'anno
2001). Chiarimenti in ordine alle disposizioni
relative all'ICI
Circolare n. 118/E del 7 giugno 2000: ICI -
istruzioni per il versamento anno 2000
Circolare n. 23/E del 11 febbraio 2000: chiarimenti
in ordine alle disposizioni relative all'ICI
Risoluzione n. 1/DPF del 7 aprile 2005: ICI.
Immobili trasferiti alla Società per la
cartolarizzazione dei beni immobili pubblici (S.C.I.P.
S.r.l.) ed ai fondi comuni di investimento
immobiliare. Quesito.
Risoluzione n. 1/DPF del 3 marzo 2004: ICI. Immobili
destinati alle attività di oratorio. Esenzione.
Legge 1° agosto 2003, n. 206. Quesito.
Risoluzione n. 5/DPF del 17 settembre 2003:
terreni agricoli in zone svantaggiate
Risoluzione n. 4/DPF del 3 giugno 2003: modello di
dichiarazione per l'anno 2002
Risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003:
riconoscimento della soggettività passiva ai
concessionari di aree demaniali - Quesiti
Risoluzione n. 6/DPF del 7 maggio 2002: abitazione
principale costituita da due unità immobiliari
Risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002: istanza di
interpello proposta ai sensi dell'art.11 della L.27
luglio 2000, n.212
Risoluzione n. 1/FL del 19 febbraio 2001:
determinazione delle aliquote. Ammissibilità del
potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per
mille. Quesito.
I Servizi del nostro
Centro Assistenza Fiscale:
730 -
ISEE -
ISEU UNIVERSITA' -
RED -LA
SUCCESSIONE
EREDITARIA -
SERVIZI
IN AGRICOLTURA - FORNITURE UMA - DISOCCUPAZIONE AGRICOLA -
PAGHE IN AGRICOLTURA - C.E.D. -
CONTRATTO
DI
LOCAZIONE
-
COLF E BADANTI
- F24 ON LINE -
ICI - UNICO
-
CORREZIONI
DI
IRREGOLARITÀ -
CATASTO
-
Con l’affidamento da parte
dell’Inps di alcuni servizi dedicati alla persona e alla
famiglia, come la compilazione dei modelli Red (riguardante
i pensionati) e quelli per il calcolo dell’Ise/Isee
(prestazioni sociali agevolate), il Caf Cacec soddisfa le
esigenze di tutto il nucleo familiare in termini di aiuto e
consulenza.
|
Modello 730 |
|
Il
servizio consente ai Soggetti incaricati di:
-
redigere, a mezzo di personale altamente
qualificato, le dichiarazioni fiscali
dei contribuenti (mod. 730 o unico persone fisiche);
- trasmettere
telematicamente al Ministero delle Finanze le
dichiarazioni raccolte;
- Inviare
ai sostituti d’imposta (datori di
lavoro) i risultati fiscali delle
dichiarazioni (mod. 730/4).
- Assistere
i contribuenti nei
controlli formali eseguiti dalle Agenzie delle
Entrate.
|
|
Modello
RED |
Modello
ISEE |
|
Il
modello RED consente all'INPS e ad altri Enti
Previdenziali di verificare se sussistono i
presupposti per corrispondere ai cittadini le
pensioni agevolate collegate al reddito. I
Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF
entro e non oltre il 9 dicembre 2007.
Il CAF certifica il reddito complessivo del
pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la
variazione delle pensioni. |
Il
modello RED consente all'INPS e ad altri Enti
Previdenziali di verificare se sussistono i
presupposti per corrispondere ai cittadini le
pensioni agevolate collegate al reddito. I
Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF
entro e non oltre il 9 dicembre 2007.
Il CAF certifica il reddito complessivo del
pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la
variazione delle pensioni. |
per Saperne di piu
|