La
successione si apre al momento della morte. Se il defunto
non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i
tutori o i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari
o le persone che per effetto della dichiarazione di morte
presunta dell'erede sono immessi nel possesso dei beni sono
tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro
sei mesi dalla data del decesso all'ufficio del Registro
competente in base all'ultima residenza del deceduto. Sono
esonerati dalla presentazione il coniuge o i parenti in
linea retta se la successione non comprende beni immobili e
diritti reali immobiliari e se il valore globale dell'asse
ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei beni e dei
diritti caduti in successione) non supera i 50 milioni.
La morte di una persona
fa cessare la “capacità giuridica” in capo alla stessa pur
lasciando inalterati i diritti personali (tra cui quelli
patrimoniali) esistenti in capo al defunto.
Con il termine "successione ereditaria" intendiamo quel
processo giuridico che permette agli eredi di subentrare in
tutti i rapporti giuridici esistenti in capo al "de cuius"
Nonostante questo scritto esamini gli aspetti fiscali della
successione è comunque utile ricordare le principali
distinzioni in tema di successione:
Successione testamentaria
Si ha successione testamentaria quando il de cuius abbia
indicato mediante “testamento” le proprie volontà prima
della morte.
Il testamento è un atto scritto con il quale una persona
dispone del proprio patrimonio con riferimento al momento in
cui avrà cessato di vivere. La particolarità del testamento
è che gli effetti della volontà di chi lo rende sono sospesi
dal momento della sua redazione al momento della sua morte
Altra particolarità del testamento è di essere revocabile
ovvero di poter essere modificato oppure anche annullato in
qualsiasi momento da parte di chi lo ha reso.
La legge prevede che il testamento possa essere di tipo
olografo oppure reso per atto di notaio
Successione necessaria
Un problema particolarmente delicato della volontà
testamentaria è quello della possibilità o meno di violare i
diritti di alcuni soggetti determinati, detti legittimari
(discendenti, ascendenti e coniuge) (successione
necessaria).
Allorquando tale volontà testamentaria sia contraria alla
legge e si renda necessario tutelare le quote minime
riservate dalla legge agli eredi anche contro una espressa
volontà del de cuius di estrometterli del tutto dalla
successione. Tali eredi sono in particolare i discendenti
(figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così
via) ed il coniuge.
successione naturale
Allorquando, mancando la volontà testamentaria, si renda
necessario procedere alla spartizione dell’eredità mediante
un preciso ordine e delle precise quote fissate per legge;
La legge prevede che solo alcuni soggetti - in pratica i
parenti fino al sesto grado di parentela e il coniuge -
abbiano diritto di succedere, peraltro secondo un
determinato ordine (in mancanza di tali soggetti eredita lo
Stato).
Le regole previste dalla legge per la successione legittima
tengono in considerazione sia la linea di parentela
(discendente, ascendente, collaterale) che il grado di
parentela (chi ha grado di parentela più prossimo al defunto
esclude chi ha grado di parentela più remoto e successori
pari in grado ricevono in parti uguali tra loro) ma non
mancano eccezioni.
Obblighi posti in capo agli eredi
Chi deve presentare la dichiarazione
Sono tenuti a presentare la dichiarazione:
· gli eredi, sia per legge che per testamento, anche se non
hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano
espressamente rinunziato;
· i legatari;
· i loro rappresentanti legali;
· gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in
caso di dichiarazione di morte presunta;
· gli amministratori dell'eredità;
· i curatori delle eredità giacenti;
· gli esecutori testamentari.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della
dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da
una sola di esse.
Oneri fiscali relativi alla successione
Nonostante l'imposta sulle successioni sia stata soppressa
con la legge 383 del 18 ottobre 2001 esistono ancora
obblighi fiscali ed amministrativi tra cui l'obbligo di
presentare la dichiarazione di successione quando nel
patrimonio del defunto sono presenti beni immobili siti nel
territorio dello Stato o diritti immobiliari sugli stessi.
Anche per quanto concerne i beni mobili caduti in
successione (denaro, gioielli, mobilia, opere d’arte, ecc.),
a partire dal 25 ottobre 2001 non è più dovuta l’imposta
sulle successioni. Per tali beni gli eredi sono altresì
esonerati dalla presentazione della dichiarazione di
successione.
E' sempre dovuto il pagamento delle imposte ipotecaria e
catastale sui beni immobili e sui diritti reali immobiliari
compresi nell’attivo ereditario
L’importo da versare a titolo di imposta ipotecaria è pari
al 2% del valore degli immobili: l’imposta catastale è
invece pari all’1% di detto valore.
Per ciascun tributo è previsto un importo minimo di
versamento che ammonta a 168 euro.
Le suddette imposte vanno commisurate al valore lordo degli
immobili e dei diritti reali immobiliari caduti in
successione, senza tener conto di eventuali passività
gravanti sugli immobili stessi.
Oltre al pagamento dell'imposta sulle successioni gli esredi
sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione dei
redditi (Modello730 e/o Modello UNICO) gli eventuali redditi
fondiari relativi agli immobili caduti in successione.
Ai fini del pagamento dell’imposta comunale, da qualche anno
non vi è più l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI o
la comunicazione ai Comuni: è infatti l'ufficio locale
dell'Agenzia delle Entrate competente a ricevere la
dichiarazione di successione a trasmetterne una copia a
ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.
La dichiarazione di successione
L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione
sussiste solo nel caso in cui nell'eredità vi siano beni
immobili che si trovano sul territorio italiano o diritti
reali immobiliari sugli stessi.
La presentazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di
apertura della successione, corrispondente, in genere, alla
data di morte del contribuente, su apposito modulo (modello
4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet
dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).
Il modello può anche essere riprodotto in fotocopia o in
formato di tipo elettronico. È essenziale, comunque, che la
firma sia apposta in originale su tutte le cop\ie
presentate.
In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione
risulta nulla.
La dichiarazione di successione viene trascritta presso gli
uffici dell’Agenzia del Territorio (ex Conservatorie dei
registri immobiliari) su richiesta dell'ufficio dell’Agenzia
delle Entrate che ha ricevuto la dichiarazione; non è
possibile per l'erede richiedere direttamente la
trascrizione.
Contenuto della dichiarazione di successione
Oltre ai dati anagrafici del defunto e degli eredi, nella
dichiarazione di successione è necessario indicare:
· la descrizione analitica degli immobili ereditati;
· gli estremi del versamento delle imposte (ipotecaria e
catastale) autoliquidate dagli eredi;
· le dichiarazioni previste dalla legge per usufruire
dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa, se nell’eredità vi è un’abitazione costituente
“prima casa” per almeno uno degli eredi.
Allegati alla dichiarazione di successione
Alla dichiarazione, tra gli altri, devono essere allegati:
· il certificato di morte e stato di famiglia del defunto e
degli eredi (o autocertificazione);
· copia originale o autenticata del testamento, nel caso di
successione testamentaria;
· nel caso di rinuncia all'eredità da parte di un chiamato,
originale o copia autentica del verbale, copia autentica
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai
quali risulti l'eventuale accordo delle parti per
l'integrazione dei diritti di legittimità lesi;
· copia del modello di versamento (Modello F23) delle
imposte ipotecaria e catastale;
· prospetto delle imposte autoliquidate.
Termine per il pagamento degli oneri posti in capo agli
eredi
È bene ricordare che prima di presentare la dichiarazione di
successione occorre provvedere all’autoliquidazione e al
pagamento, utilizzando il modello F23, dei seguenti tributi:
· imposta ipotecaria;
· imposta catastale;
· imposta di bollo (per ogni formalità di trascrizione
richiesta);
· tassa ipotecaria (per ogni ufficio del Territorio
territorialmente competente).
Il modello F23 è disponibile presso gli uffici postali, i
concessionari per la riscossione delle imposte, le banche e
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo da riportare sul modello di pagamento sono
i seguenti:
· 649T, per l’imposta ipotecaria;
· 737T, per l’imposta catastale;
· 456T, per l’imposta di bollo;
· 778T, per la tassa ipotecaria.
Termine di presentazione della dichiarazione di successione
Il termine di presentazione della dichiarazione di
successione (12 mesi) decorre:
· dalla data, successiva a quella di apertura della
successione, in cui hanno avuto notizia della loro nomina,
per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per
i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori
testamentari;
· dalla data di chiusura del fallimento, nel caso di
fallimento del defunto in corso alla data di apertura della
successione o di dichiarazione di fallimento del medesimo
entro 6 mesi;
· dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se
non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni,
dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza
dichiarativa della morte presunta, nel caso della
dichiarazione di assenza o di morte presunta;
· dalla scadenza dei termini per la formazione
dell'inventario, nel caso di accettazione con beneficio di
inventario.
Competenza territoriale
L’ufficio competente a ricevere la dichiarazione è l'ufficio
locale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione
era l’ultima residenza (domicilio fiscale) del defunto.
Al momento della presentazione viene consegnata dall’ufficio
una ricevuta. Se la dichiarazione è spedita per posta
(tramite raccomandata), si considera presentata nel giorno
in cui è stata spedita (fa fede il timbro postale apposto su
di essa).
Possibilità di ravvedimento in caso di ritardo nei
versamenti oppure in caso di errori nella dichiarazione
Fino alla scadenza del termine di 12 mesi la dichiarazione
può essere modificata mediante la presentazione di
dichiarazioni sostitutive.
Quando, dopo la presentazione della dichiarazione di
successione, sopravviene un evento che dà luogo a mutamento
della devoluzione dell'eredità, occorre presentare una
dichiarazione sostitutiva della precedente o una che
provveda ad integrare l’originaria.
Se la dichiarazione di successione e il relativo versamento
delle imposte ipotecaria e catastale avvengono dopo il
termine previsto di 12 mesi, occorre versare, oltre alle
imposte autoliquidate, le sanzioni ridotte nella seguente
misura:
· se il ritardo non è superiore a 30 giorni, 1/8 della
sanzione minima (di 258 euro) più il 3,75% del totale delle
imposte non versate;
· se il ritardo supera i 30 giorni ma la regolarizzazione
avviene comunque entro un anno, 1/5 della sanzione minima
(di 258 euro) e il 6% del totale delle imposte non versate.
Successione ereditaria delle partecipazioni
Per “partecipazione societaria” si intende l’investimento
nel capitale di un’impresa. Quando l’investimento è
effettuato nel capitale di una società per azioni o in una
società in accomandita per azioni, esiste un titolo
rappresentativo della partecipazione, costituito
dall’azione.
Il trasferimento di quote e partecipazioni non è più
soggetto ad imposta sulle successioni. Questo, per effetto
della soppressione di tale imposta ad opera dell’art. 13
della legge n. 383 del 2001 (con decorrenza dalle
successioni che sono state aperte dal 25 ottobre 2001).
Inoltre, se l’asse ereditario comprende esclusivamente quote
e/o partecipazioni, non deve essere presentata la
dichiarazione di successione, il cui obbligo permane, come
già detto, nel solo caso di eredità comprensive di immobili
o diritti reali immobiliari.
Per quanto riguarda le imposte dirette, la tassazione
avviene nel momento in cui l’erede cede, realizzando una
plusvalenza, la partecipazione acquistata per successione.
La plusvalenza si realizza quando la vendita del titolo è
effettuata ad un prezzo superiore al suo costo.
Per le partecipazioni sociali acquistate per successione
(aperte dopo il 25 ottobre 2001) si assume come costo quello
che all’epoca aveva sostenuto il de cuius.
Pertanto, gli eredi ricevono in proprietà un titolo il cui
costo è pari a quello che aveva in capo al de cuius. Tale
costo sarà determinante nel momento in cui la partecipazione
sarà ceduta a terzi.
L’eventuale plusvalenza (o minusvalenza) sarà determinata
dalla differenza positiva (negativa) tra il corrispettivo di
vendita e il citato costo d’acquisto.
La tassazione delle plusvalenze varia a seconda del tipo e
precisamente:
- plusvalenze su partecipazioni non qualificate: si applica
l’imposta sostitutiva del 12,5%;
- plusvalenze su partecipazioni qualificate: concorrono per
il 40% del loro ammontare a formare il reddito imponibile e
vanno pertanto indicate nella dichiarazione dei redditi come
redditi diversi oltre ad essere soggette anche alle
addizionali regionale e comunale Irpef (sino al 31 dicembre
2003 tali plusvalenze erano soggette all’imposta sostitutiva
del 27%).
Il passaggio dell’azienda per causa di morte
Come per qualunque altro trasferimento di beni per
successione, anche nel caso in cui l’imprenditore lasci in
eredità la propria azienda, l’operazione è esente dal
pagamento dell’imposta di successione.
Dal punto di vista dell’imposizione diretta, invece, il
trasferimento dell’impresa individuale ai propri familiari,
avvenuto per causa di morte, è un’operazione fiscalmente
neutra se si verificano determinate condizioni. Più
precisamente, non è soggetto a tassazione, non costituendo
realizzo di plusvalenze, quando:
· gli eredi proseguono nell’attività di impresa;
· i valori contabili dei beni che compongono l’azienda
caduta in successione restano invariati rispetto a quelli
che avevano in capo all’imprenditore deceduto.
Detta regola è valida anche nel caso in cui, a seguito dello
scioglimento della società esistente tra gli eredi, nei
cinque anni successivi all'apertura della successione, la
predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. In
altre parole, nel caso in cui, a seguito della successione,
sia stata costituita una società tra gli eredi, il suo
scioglimento – entro cinque anni dalla morte
dell’imprenditore – con il proseguimento dell’attività da
parte di uno soltanto degli eredi (passaggio da società a
ditta individuale) non genera reddito tassabile, a
condizione che i beni trasferiti dalla società alla ditta
individuale abbiano gli stessi valori contabili.
L’assoggettamento a tassazione, che non avviene alla morte
dell’imprenditore, viene quindi rinviato al momento
dell’eventuale cessione dell’azienda da parte dell’erede o
al momento della vendita delle quote sociali (qualora gli
eredi abbiano dato vita a una società).
Le imposte sui redditi
A seguito di trasferimento per causa di morte di un’impresa
individuale, gli eredi (o l’erede, nel caso di un unico
beneficiario) possono manifestare la volontà di continuare
l’attività esercitata dall’imprenditore deceduto.
La prosecuzione dell’attività d’impresa può dar luogo alla
nascita di:
· una comunione ereditaria, se gli eredi continuano
l’attività allo scopo di conseguire un profitto;
· un’impresa individuale, se l’erede unico decide di dar
seguito all’attività adottando tale struttura.
In questo caso, la prosecuzione comporta il conseguimento da
parte dell’erede di un reddito d’impresa, tassato secondo le
regole previste per tale forma reddituale.
Ai fini delle imposte sui redditi, la comunione ereditaria è
assimilabile:
· alla società in nome collettivo, se l’attività esercitata
è di natura commerciale;
· alla società semplice se vi è esercizio di attività non
commerciale.
Il reddito prodotto dalle società in nome collettivo si
qualifica come “reddito d’impresa” ed è attribuito a ciascun
socio ai fini della tassazione Irpef.
Per le società semplici, la natura del reddito prodotto va
stabilita, invece, in base al tipo di attività svolta
(reddito fondiario, diverso, etc.); in nessun caso si potrà
parlare di reddito d’impresa, in quanto l’attività svolta è
di tipo non commerciale. Il reddito prodotto da una società
semplice va ripartito tra i soci ai fini della tassazione
Irpef.
Imposte indirette
Indipendentemente dal valore dell’asse ereditario e dai
destinatari, l’imposta sulle successioni non è più dovuta.
Permane l’obbligo di presentare la dichiarazione di
successione (vedi capitolo 2), entro 12 mesi dalla morte
dell’imprenditore, qualora nell’attivo aziendale ci siano
immobili o diritti reali immobiliari.
Se l’azienda trasferita per causa di morte ha tra le
attività beni immobili devono inoltre essere corrisposte le
imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettivamente
del 2% e 1% sul valore degli immobili stessi.
Ai fini Iva, la prosecuzione dell’attività aziendale da
parte degli eredi (o da parte dell’erede unico) genera
i seguenti effetti:
· con riferimento alle operazioni compiute dall’imprenditore
prima del decesso, i relativi obblighi (ad esempio, la
fatturazione di prestazioni di servizi già riscosse dal de
cuius o la fatturazione delle operazioni di vendita di beni
già consegnati dall’imprenditore defunto all’acquirente)
possono essere assolti dagli eredi entro sei mesi dal
decesso; ciò vale anche nel caso in cui i termini entro i
quali eseguire tali adempimenti sono scaduti da non oltre
quattro mesi prima della data di morte dell’imprenditore;
· per le operazioni compiute direttamente dagli eredi si
osservano i termini ordinari previsti dalla normativa
sull’Iva.
Dichiarazioni fiscali
A seguito di decesso, l’obbligo di presentare le
dichiarazioni fiscali relative alla posizione del
contribuente deceduto ricade sugli eredi. Se ci sono più
eredi, è sufficiente che tale obbligo venga assolto da uno
di essi.
L’erede che presenta la dichiarazione dei redditi per conto
del contribuente deceduto deve compilare il Modello UNICO
indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente
defunto a cui si riferisce la dichiarazione. Deve, inoltre,
essere compilato il riquadro “Erede, curatore fallimentare o
dell’eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente”
per indicare le generalità della persona che presenta la
dichiarazione.
Il dichiarante che prosegue, in qualità di erede, l’attività
esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria
dichiarazione unificata oltre ai quadri per l’imposta sui
redditi, l’IRAP, l’IVA e il Modello 770 Ordinario anche i
quadri necessari all’esposizione dei dati relativi
all’imposta sul valore aggiunto e quelli del Modello 770
Ordinario che si riferiscono al contribuente deceduto.
Resta fermo l’obbligo di presentare un’autonoma
dichiarazione ai soli fini dell’IRPEF e dell’IRAP del
deceduto.
Termini di presentazione delle dichiarazioni dei
contribuenti deceduti
Riguardo ai termini, vale la regola secondo cui tutti quelli
pendenti alla data del decesso del contribuente, o che
scadono entro 4 mesi da tale data, sono prorogati di 6 mesi.
Ad esempio, il modello Unico, il cui termine di
presentazione è il 31 luglio, può essere presentato dagli
eredi dell’imprenditore deceduto successivamente al 31 marzo
dell’anno di presentazione della dichiarazione (quindi nel
corso dei 4 mesi che precedono la scadenza) entro il 31
gennaio dell’anno successivo.
In materia di Iva, invece, in caso si scelga di presentare
la dichiarazione Iva in forma autonoma, questa può essere
presentata entro 6 mesi dalla data del decesso del
contribuente, se questo avviene non oltre 4 mesi prima della
scadenza prevista.
Nel caso si scelga la presentazione della dichiarazione
mediante il modello unificato, resta valido quanto detto a
proposito della possibilità di presentare tale dichiarazione
entro il 31 gennaio.
La comunicazione ai fini Iva
Entro 30 giorni dalla morte dell’imprenditore, gli eredi
devono presentare, presso un qualsiasi ufficio locale
dell’Agenzia delle Entrate, la “dichiarazione di inizio
attività, variazione dati o cessazione attività ai fini
Iva”, barrando nel quadro E di tale comunicazione la casella
che identifica il caso di “Successione ereditaria”. Nel
medesimo quadro occorrerà indicare il numero di partita Iva
dell’imprenditore deceduto, che, con tale comunicazione,
viene automaticamente cancellato.
In particolare:
· nel caso di unico erede, occorrerà presentare il modello
AA9/7 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o
cessazione attività ai fini Iva per le persone fisiche);
· se vi sono, invece, più eredi, occorrerà presentare il
modello AA7/7 (dichiarazione di inizio attività, variazione
dati o cessazione attività ai fini Iva per i soggetti
diversi dalle persone fisiche
-
redigere, a mezzo di personale
altamente qualificato, le
dichiarazioni fiscali dei
contribuenti (mod. 730 o unico
persone fisiche);
-trasmettere
telematicamente
al Ministero delle Finanze le
dichiarazioni raccolte;
-Inviare
ai sostituti d’imposta (datori di
lavoro) i risultati fiscali delle
dichiarazioni (mod. 730/4).
-Assistere
i contribuenti nei
controlli formali eseguiti dalle
Agenzie delle Entrate.
Modello
RED
Modello
ISEE
Il
modello RED consente all'INPS e ad altri Enti
Previdenziali di verificare se sussistono i
presupposti per corrispondere ai cittadini le
pensioni agevolate collegate al reddito. I Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF
entro e non oltre il 9 dicembre 2007.
Il CAF certifica il reddito complessivo del
pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la
variazione delle pensioni.
Il
modello RED consente all'INPS e ad altri Enti
Previdenziali di verificare se sussistono i
presupposti per corrispondere ai cittadini le
pensioni agevolate collegate al reddito. I Modelli Red dovranno essere trasmessi al CAF
entro e non oltre il 9 dicembre 2007.
Il CAF certifica il reddito complessivo del
pensionato per consentire all’INPS e/o INPDAP la
variazione delle pensioni.