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Irpef, sciolti i dubbi dei Caf su deduzioni e detrazioni

Categoria: NOVITA' INPS
Commentare: 14.07.2010 18:47



Irpef, sciolti i dubbi dei Caf su deduzioni e detrazioni (14/07/2010)

http://www.teleborsa.it/Tools/ImageSize/Default.aspx?url=~/persist/img/cms_images/stabile/20821898_XS.jpg&w=280&h=190&mode=4
(Teleborsa) - Roma, 1 lug - Le spese di intermediazione per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale sono ammesse in detrazione, anche se pagate prima del "compromesso" e del rogito, purché sostenute in occasione dell’acquisto.

Detrazione ok anche per le prestazioni sanitarie rese, ad esempio, dal podologo, dal fisioterapista e dal logopedista, a patto che siano state prescritte da un medico.
Con la circolare 39/E, l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti su deduzioni e detrazioni Irpef, rispondendo ai dubbi sollevati nelle scorse settimane dai Centri di assistenza fiscale (Caf).
"Bonus intermediazione", istruzioni per l’uso - Possono essere detratti nella dichiarazione dei redditi i costi per intermediazione immobiliare sostenuti, prima della stipula sia del preliminare sia del rogito, per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. Ciò a patto che le spese siano sostenute in occasione dell’acquisto dell’abitazione. Il beneficio, invece, viene meno nel caso in cui l’acquisto non sia stato concluso.
Contributi per il riconoscimento della laurea all’estero, non passa lo sconto - Niente detrazione del 19% per i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito fuori dal Belpaese. Non possono, infatti essere assimilati alle "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria", che sono ammesse al beneficio anche se il corso è tenuto presso università straniere.
Fisioterapia con l’aiuto del Fisco se prescritta da un medico - Rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili quelle rese dalle figure professionali individuate dal Dm 29 marzo 2001 (art. 3), e quindi, tra gli altri, dal podologo, dal fisioterapista, dal logopedista, dall’ortottista e dall’educatore professionale. Il bonus - pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro - però, scatta solo a condizione che la prestazione sia stata prescritta da un medico.
Bonus 55% ad alta fedeltà - Condizioni precise per accedere al bonus per la riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento. In particolare, in caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo se la ricostruzione è fedele. Quindi, la detrazione non spetta in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, perché l’intervento è considerato "nuova costruzione". In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, invece, si può usufruire della detrazione solo per le spese riferibili alla parte esistente. In questo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio.
da finanza.repubblica.it
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Errori di compilazione del modello F24

Categoria: F24
Commentare: 14.07.2010 18:36


Omessi versamenti ed errori di compilazione del modello F24 (14/07/2010)

Il contribuente che ha versato tributi in misura inferiore a quella dovuta, o ha utilizzato in compensazione un credito non spettante, può regolarizzare questa violazione eseguendo spontaneamente il pagamento delle imposte ancora dovute, degli interessi di mora e della sanzione in misura ridotta.

Gli interessi, così come le sanzioni, devono essere versati separatamente dal tributo, utilizzando gli specifici codici tributo.

Gli interessi di mora devono essere calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento sarebbe dovuto essere effettuato a quello in cui è effettivamente eseguito. Il tasso legale è stato fissato, dal Decreto del 04/12/2009, all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010. In precedenza era fissato al 3%.

Se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, si potrà usufruire della riduzione della sanzione prevista per il ravvedimento breve e cioè 1/12 della sanzione ordinaria prevista.

Se la regolarizzazione avviene, invece, oltre i 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, si potrà usufruire della riduzione della sanzione prevista per il ravvedimento lungo e cioè 1/10 della sanzione ordinaria prevista.

La sanzione, prevista nella misura ordinaria del 30%, è quindi ridotta:

al 2,5% (pari a 1/12 del 30%), in caso di ravvedimento breve;
al 3% (pari a 1/10 del 30%), in caso di ravvedimento lungo. Il ravvedimento si perfeziona al momento del pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni. I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta dovuta in caso di ravvedimento sono quelli ordinari e se si è utilizzato in compensazione un credito in tutto o in parte non spettante, il codice tributo da riportare ai fini della regolarizzazione deve essere lo stesso indicato in precedenza per la compensazione. In caso di ravvedimento è bene ricordare che l’anno di riferimento da indicare sul modello F24 per il versamento dell’imposta e dei relativi interessi e sanzioni è quello dell’anno d’imposta cui il versamento si riferisce.
Ad esempio, per un tributo che doveva essere versato nel 2009, occorrerà indicare sempre l’anno di riferimento 2009, anche se la regolarizzazione avviene nel 2010. Per ogni adempimento omesso è sempre necessario compilare un rigo di F24, indicando separatamente sia la sanzione sia gli interessi.

La mancata presentazione di un modello F24 con saldo zero può essere sanata:

presentando il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
versando una sanzione ridotta, pari a: - 5 euro (1/10 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi; - 15 euro (1/10 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno. Se il contribuente si accorge che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero è errata, può eseguirla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all’ufficio locale l’annullamento del primo modello F24 errato. Oltre alle violazioni sostanziali indicate in precedenza, sono sanabili anche errori commessi nella compilazione del modello F24, esclusivamente all’interno delle sezioni Erario e Regioni- Enti locali, che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo.

La rettifica in questo caso può servire per:
correggere l’errata indicazione del codice fiscale del contribuente;
correggere il periodo di riferimento;
correggere i codici tributo;
ripartire tra più tributi l’importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo.
Sono violazioni meramente formali non soggette a sanzione che si correggono presentando un’istanza di rettifica del modello presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

L’istanza deve ovviamente contenere gli elementi necessari per consentire la correzione dell’errore.
da Cacec.it
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Dichiarazioni validamente presentate o omesse (14/07/2010)

Categoria: DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Commentare: 14.07.2010 18:31


In base al comma 1 dell’articolo 2 del DPR n. 322 del 22/07/98, le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e le associazioni ad esse equiparate, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO), possono adempiere a questo dovere inoltrandola all’Agenzia delle Entrate, per il tramite di un ufficio postale, tra il 1° maggio ed il 30 giugno, ovvero, in via telematica, entro il 30 settembre.

In base al comma 9 del predetto articolo i termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste se il contribuente:

è obbligato alla tenuta delle scritture contabili, anche nel caso in cui non abbia conseguito alcun reddito;
è in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati e la differenza tra l’imposta corrispondente al reddito complessivo e il totale delle ritenute subite è superiore a euro 10,33;
ha percepito direttamente dall’INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo e, pur non ricorrendo le condizioni di esonero, non sono state effettuate le ritenute;
ha usufruito di deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta, riconosciute dal proprio sostituto d’imposta, non spettanti in tutto o in parte;
svolge attività di collaboratore familiare, autista o addetto alla casa ed ha percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto;
ha conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente, ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione;
deve versare le addizionali regionale e/o comunale all’IRPEF perché non gli sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta;
ha conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, ad eccezione dei contribuenti che:

pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

I contribuenti esclusi dall’obbligo dell’invio telematico della dichiarazione possono presentare il modello Unico cartaceo presso un ufficio postale.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono considerate non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.

Trascorsa la scadenza prevista dalla norma tributaria è ancora possibile, entro novanta giorni dalla scadenza del termine, presentare le dichiarazioni che saranno comunque considerate valide, salvo il pagamento della sanzione amministrativa di 21 euro (un dodicesimo di quella ordinaria fissata a 258 euro).

Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano, invece, omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta. Il reato di omessa presentazione di una delle dichiarazioni annuali relative o all’imposta sui redditi o quella sul valore aggiunto si consuma, pertanto, non nel momento in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione fissato dalla norma tributaria, ma decorsi novanta giorni da tale termine.

Se, come nel caso in esame, per lo stesso adempimento sono previste scadenze diverse (30 giugno o 30 settembre), ai fini del calcolo dei novanta giorni si deve, per il principio del favor rei, tenere conto del termine che scade per ultimo.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è applicata la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione è applicata anche nei casi di:

dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell’Agenzia delle entrate;
dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio;
dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
da Cacec.it
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Scadenza ICI per l'anno 2010 16 giugno (28/05/2010)

Categoria: I.C.I.
Commentare: 28.05.2010 15:16


La scadenza fissata per il pagamento

dell'acconto ICI 2010 e' ilL'ICI, imposta comunale sugli immobili, è un'imposta che grava su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli e deve essere pagata da coloro che godono di diritti reali su di essi. Per il calcolo è necessario conoscere la rendita catastale che potrà essere acquisita attraverso una visura catastale da richiedere presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio o anche online.

Per quanto riguarda i fabbricati, l'imposta si calcola sul valore de''immobile calcolato moltiplicando la rendita catastale per 100 (nel caso di abitazioni ad uso civile) oppure per 50 nel caso di immobili classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) o infine per 34 per quelli rientranti nella categoria C/1 (negozi e botteghe). In tutti i casi il risultato andrà maggiorato del 5 per cento.

Per i terreni agricoli per determinare il valore su cui calcolare l'imposta occorrerà moltiplicare il reddito dominicale per 75, e il risultato ottenuto sarà maggiorato del 25 per cento.

L'importo ottenuto dovrà essere poi moltiplicato per l'aliquota ICI stabilita dal comune in cui si trova l'immobile. I comuni possono deliberare aliquote Ici in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.

Per favorire la stipula di contratti di locazione con affitto più contenuto rispetto a quello libero, i comuni possono deliberare aliquote Ici più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni previste dagli accordi locali definiti fra le organizzazioni della proprietà e dell'inquilino.

L'aliquota agevolata potrà essere inferiore al limite minimo del 4 per mille. I comuni ad alta densità abitativa possono aumentare fino al limite del 9 per mille l'aliquota Ici, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Il decreto legge n. 93 del 27 Maggio 2008 in materia di disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, ha sancito l'abolizione del pagamento dell'ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Il provvedimento riguarda anche le pertinenze (garage, cantina, box auto, ecc.) dell'abitazione principale. Anche anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile di proprietà non risulti locato, potranno beneficiare dell'agevolazione di abitazione principale.

L'imposta è comunque dovuta per gli edifici appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. Il pagamento potrà essere effettuato sul Conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, o direttamente alla cassa del Comune utilizzando lo stesso bollettino postale, o versare a mezzo modello F24 ed in questo caso i codici da utilizzare sono: 3901 : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'abitazione principale; 3902 : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per i terreni agricoli; 3903 : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per le aree fabbricabili; 3904 : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli altri fabbricati.

Il Comune di Troia per l'anno 2010 ha confermato le aliquote dello scorso anno, e quindi non ancora stabilito nulla a proposito di quei fabbricati che se pur distinti e separati in catasto sono di fatto adibiti ad unica abitazione principale del contribuente, come ormai stabilito da sentenze di Commissioni Tributare nonché dalla Corte di Cassazione.
Antonio Di Gennaro da Preappennino Oggi
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BONUS ENERGIA (27/05/2010)

Categoria: VARIE
Commentare: 27.05.2010 09:52


Sono operative le agevolazioni per la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati. A chi spetta:

Per accedere al bonus sociale (o bonus energia) occorre un reddito ISEE uguale o inferiore a 7.500 euro annuali.- A titolo esemplificativo, un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia utile per il bonus sociale con un reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro.- (Reddito euro 23.400,00 – Affitto massimo euro 5.164,16 = euro 18.235,84 : 2,46 = ISEE euro 7.412,94).

Al bonus avranno diritto anche le famiglie che abbiano un componente del nucleo familiare in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utlilizzo di macchinari salvavita. Gli importi del bonus per i clienti in gravi condizioni di salute saranno definiti dall'Autorità dopo l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico dei criteri per la loro determinazione.

Per quale periodo: Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo per tutto il 2008, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009.-

Quanto vale: Il bonus sociale consente di ottenere una riduzione di circa il 20% della bolletta di energia elettrica. Il valore è differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare.

A chi va presentata la domanda: L'interessato potrà fare richiesta di accesso al bonus recandosi presso il proprio Comune di residenza con l'attestazione del valore ISEE, con le indicazioni della sua fornitura elettrica (reperibili sulla bolletta) e con la composizione del proprio nucleo familiare.

Come sarà corrisposto: Il bonus sarà corrisposto direttamente come sconto sull'importo della bolletta, dividendo l'importo annuale per il numero delle bollette. Qualora il bonus dovesse superare l'importo della bolletta (al netto delle imposte), il cliente non dovrà pagare nulla, ma non è previsto un bonus annuale superiore al costo della bolletta.

Novità: la compensazione della spesa è riconosciuta in modo differenziato in base alle zone climatiche e al numero di componenti della famiglia, per una riduzione della spesa indicativamente del 15%.
Le tariffe elettriche agevolate e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale sono riconosciute anche alle famiglie con almeno 4 figli a carico e con ISEE non superiore a 20.000 euro.
Dal 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica (bonus elettrico) hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (bonus gas).
da Cacec.it
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Bonus Famiglia (27/05/2010)

Categoria: Bonus Famiglia
Commentare: 27.05.2010 09:47


Sono stati approvati, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 dicembre u.s., i modelli (pubblicati sul sito web www.agenziaentrate.gov.it) per la richiesta del bonus introdotto dall’art.1 del D.L. n.185/2008 (vedi ns. Comunicazione n.146/08/CP dell’1/12/08).

I modelli (quali dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000) sono due:

- Modello per la richiesta al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza;

-Modello per la richiesta all’Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza.

Le istruzioni per la compilazione di entrambi i modelli esplicitano, nella Premessa, le disposizioni dell’art.1 del D.L. n.185/2008, dividendole nei seguenti argomenti:

il bonus straordinario;
soggetti beneficiari;
misura del beneficio;
termini e modalità di presentazione;
erogazione del rimborso (presente solo nel modello per la richiesta al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici);
restituzione delle somme.

Termini e modalità di presentazione
Modello per la richiesta al datore di lavoro e agli enti pensionistici del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza.

Il modello deve essere utilizzato se il bonus è richiesto ai sostituti d’imposta (di cui agli artt. 23 e 29 del DPR n.600/73) presso cui il richiedente presta attività di lavoro dipendente o assimilato ovvero è titolare di trattamento pensionistico o di altro trattamento, direttamente dal richiedente o anche mediante gli intermediari abilitati. Il modello deve essere presentato:

entro il 31 gennaio 2009, se il bonus è richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
entro il 31 marzo 2009, se il bonus è richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
Qualora il bonus non sia stato erogato dai sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del DPR n. 600/73, deve essere effettuata una nuova richiesta come segue:

se il bonus si riferisce al periodo d’imposta 2007 la nuova richiesta deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modulo (come appresso specificato);
se il bonus si riferisce al periodo d’imposta 2008 la richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi ovvero per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modulo (come appresso specificato).
Modello per la richiesta all’Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza

Il modello deve essere utilizzato se il bonus (qualora non già erogato dal sostituto d’imposta e dagli enti pensionistici) è richiesto telematicamente all’Agenzia delle Entrate direttamente dal richiedente o anche mediante gli intermediari abilitati. Il modello deve essere presentato:

entro il 31 marzo 2009, se il bonus è richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
entro il 30 giugno 2009, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione se il bonus è richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
Il modello di richiesta al proprio datore di lavoro o all’ente pensionistico presenta i seguenti riquadri:

Dati del richiedente;
Dati del sostituto d’imposta;
Dichiarazione sostitutiva;
Impegno alla trasmissione telematica.
Il modello di richiesta all’Agenzia delle Entrate presenta i seguenti riquadri:

Dati del richiedente;
Dichiarazione sostitutiva;
Coordinate del conto corrente (se l’interessato desidera l’accredito della somma sul conto correte bancario o postale deve indicare il codice IBAN; in assenza di tale dato sarà inviato al domicilio dell’interessato un modulo per la riscossione in contanti presso un qualsiasi ufficio postale);
Impegno alla trasmissione telematica.
Dichiarazione sostitutiva
Si sottolinea che i redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente possono essere conseguiti esclusivamente dai soli familiari a carico del richiedente e dal coniuge non a carico.

Per nucleo familiare si intende una inedita “famiglia fiscale” i cui unici componenti da prendere in considerazione sono il dichiarante, i figli e gli altri familiari a carico e il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico.
da Cacec.it
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Cessione di fabbricato allo stato “rustico” (18/05/2010)

Categoria: FABBRICATI RURALI
Commentare: 27.05.2010 09:36


L’articolo 67, comma 1, lettera b), contempla due distinte ipotesi di plusvalenza:

- la prima realizzata mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ad eccezione di quelli acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari. In questa ipotesi assume rilevanza un elemento temporale (cinque anni);

- la seconda scaturente dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

La ratio della norma, nella prima ipotesi, è quella di assoggettare a tassazione i guadagni derivanti dalle cessioni di beni immobili posti in essere con finalità speculative presumendo che queste si realizzino nel caso in cui l’arco temporale che intercorre tra la data di acquisto o di costruzione dell’immobile e la data di vendita dello stesso sia inferiore a cinque anni.

Nel caso di cessione di un fabbricato che presenta soltanto le mura perimetrali, il tetto e gli intonaci esterni, in primo luogo è necessario verificare se si tratta effettivamente della cessione di un fabbricato, anche se non ultimato, ovvero di un terreno edificabile.

Per effettuare questa valutazione è necessario esaminare le clausole contrattuali dell’atto di compravendita.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 23/E del 28 gennaio 2009, ha chiarito che se l’oggetto della compravendita è un fabbricato, anche allo stato rustico o non ultimato, esistente ai sensi dell’articolo 2645-bis, comma 6, del codice civile1, la plusvalenza derivante dalla cessione è inquadrabile nella previsione normativa di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), relativa agli immobili ceduti entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione.

Se la vendita del fabbricato allo stato “rustico” avviene entro il quinquennio dalla sua realizzazione (cioè dal momento in cui il manufatto è venuto ad esistenza secondo il criterio civilistico di cui all’art. 2645-bis, comma 6 del codice civile) essa genera una plusvalenza imponibile; infatti, essendo il fabbricato esistente ai fini civilistici, è riconducibile nella nozione di “immobile costruito” richiamata dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR.

L’identificazione di fabbricato allo stato rustico, con i requisiti indicati nel sesto comma dell’articolo 2645-bis del codice civile, non può essere presunta ma deve essere, comunque, comprovata ad esempio con la denuncia nel catasto urbano nella categoria provvisoria relativa agli immobili in corso di costruzione, poiché, in caso contrario, l’immobile risulterebbe ancora “terreno edificabile” la cui cessione genera sempre plusvalenza ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), seconda parte, del TUIR.
da Caf/acli.it
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Modello 730 / 2010 - Cosa portare per la compilazione (26/5/2010

Categoria: Modello 730/2010
Commentare: 26.05.2010 19:52


Cosa portare per la compilazione

• Modello CUD 2010 redditi 2009 che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico consegnerà entro il 28 febbraio 2010.

• Modello CUD 2010 redditi 2009 rilasciato dall’INPS per l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa Integrazione Guadagni.

• Modello CUD 2010 redditi 2009 del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.

• Talloncino di pagamento delle pensioni estere.

• Atti notarili di eventuali terreni e fabbricati acquistati, ereditati, venduti o donati nel corso del 2009. • Visura catastale degli immobili che hanno ottenuto una nuova rendita catastale (es. immobili con precedente rendita catastale presunta, immobili soggetti a condono edilizio 1986, 1993 o 2004, unità immobiliari categoria “D”, immobili ristrutturati, etc.).

• Contratti di affitto per gli immobili concessi in locazione. • Modello ex RAD relativo a dividendi azionari.

• Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali, diritti d’autore o provvigioni.

• Deleghe di acconti di imposta versati autonomamente nel 2009 (deleghe di pagamento Modello F24).

• Eccedenza acconto irpef compensata nel Modello F24.

• Ogni altra documentazione attestante la percezione di redditi nel 2009.

Inoltre, i nuovi clienti devono presentare

• Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (Modello 730/2009 o Modello UNICO 2009).

• Codice fiscale del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.

• Visura catastale degli immobili posseduti.

• Contratto di mutuo e rogito notarile relativi all’acquisto dell’immobile di residenza.

Documenti per detrarre o dedurre le spese

Visite mediche specialistiche o generiche: fattura rilasciata dal medico.

Analisi, indagini radioscopiche, ricerche: fattura rilasciata dal centro sanitario.

Spese dentali: fattura rilasciata dal medico, dall’odontoiatra o dall’odontotecnico.

Apparecchi acustici: fattura o scontrino parlante del negozio.

Acquisto o affitto di attrezzature medico-sanitarie: fattura o scontrino parlante della sanitaria o della farmacia.

Occhiali da vista, lenti a contatto: fattura o scontrino parlante (con codice fiscale dell’acquirente e descrizione del bene) dell’ottico optometrista oppure fattura o scontrino parlante del negozio accompagnato dalla prescrizione medica.

Degenze ospedaliere: fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di cura.

Retta della casa di riposo: dichiarazione rilasciata dalla casa di riposo dove sia separatamente indicato l’importo relativo all’assistenza medico-infermieristica rispetto all’importo relativo al vitto.

Riabilitazione, ginnastica, massaggi: fattura rilasciata dal centro sanitario accompagnata dalla prescrizione medica.

Cure termali: ricevuta del ticket se rese nell’ambito del SSN oppure fattura della struttura termale accompagnata dalla prescrizione medica.

Prestazioni effettuate presso il SSN: ricevuta del ticket versato. Medicinali: scontrini parlanti della farmacia (scontrini con codice fiscale, natura e quantità del farmaco).

Certificati medici per qualsiasi uso: fattura rilasciata dal medico.

Spese di assistenza specifica: fattura rilasciata dall’infermiere o dallo specialista in riabilitazione o da altro operatore specializzato riconosciuto.

Spese per l’assistenza ai portatori di handicap: fattura della spesa e certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap.

Spese per l’acquisto di autoveicoli adattati: fattura della concessionaria e certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap.

Spese per gli addetti all’assistenza personale (badanti): ricevuta rilasciata dall’addetto all’assistenza e certificazione attestante la non autosufficienza della persona assistita.

Spese mediche effettuate all’estero: la stessa documentazione richiesta per l’analoga spesa effettuata in Italia oltre ad una traduzione semplice dei documenti se questi sono redatti in inglese, francese, tedesco o spagnolo, una traduzione giurata se sono redatti in altre lingue.

Interessi passivi per mutui ipotecari: contratto di mutuo, contratto di acquisto del fabbricato, ricevuta della banca relativa alle rate pagate nel 2009, fattura del notaio relativa all’atto di mutuo.

Contributi previdenziali: ricevute dei versamenti contributivi, compreso il versamento INAIL pagato dalle casalinghe.

Premi di assicurazioni vita e infortuni: ricevuta del pagamento del premio versato, contratto di assicurazione.

Spesa per pratica sportiva ragazzi (palestra, piscina, ecc.): fattura, ricevuta o quietanza pagamento.

Spese scolastiche: ricevuta di versamento per l’iscrizione a Università e scuole superiori, pubbliche e private.

Spese per la frequenza di asili nido: ricevuta di versamento della retta di frequenza dell’asilo nido.

Canone di locazione degli studenti universitari fuori sede: contratto di affitto e ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Spese funebri: fatture per spese riconducibili al funerale.

Compenso intermediari immobiliari: fattura attestante la spesa.

Erogazioni liberali a favore di ONLUS e Associazioni Sportive: ricevuta rilasciata dall’Associazione nella quale risulti anche la modalità di versamento utilizzata. Sono da escludere i versamenti delle quote associative e quelli effettuati come pagamento di servizi resi.

Spese veterinarie: fattura rilasciata dal veterinario e scontrini farmaceutici relativi a medicinali specifici.

Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale: titolo di viaggio nominativo o titolo di viaggio non nominativo accompagnato da autocertificazione.

Erogazioni liberali a Istituti Scolastici: ricevuta del versamento rilasciata dall’Istituto nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata.

Contributi versati per le collaboratrici domestiche: ricevuta del bollettino postale, per la quota di competenza del datore di lavoro.

Contributi a favore di istituzioni religiose: ricevute di versamento agli Istituti Centrali delle Chiese riconosciute. Non sono deducibili i versamenti effettuati direttamente alle parrocchie.

SSN pagato sull’assicurazione auto: quietanza relativa al premio pagato nel 2009, indipendentemente dal periodo di copertura assicurativa.

Spese per aggiornamento e formazione dei docenti: fattura o ricevuta fiscale o copia della ricevuta di conto corrente da cui risulti il codice fiscale dell’acquirente e la tipologia di acquisto.

Versamenti a fondi pensione: ricevuta del pagamento effettuato, contratto stipulato.

Contributi a paesi in via di sviluppo: ricevuta di versamento alle Organizzazioni Non Governative riconosciute.

Consorzi di bonifica: ricevuta che attesti il versamento effettuato, cartella esattoriale di riferimento.

Spese per interventi di recupero edilizio (36%): comunicazione al Centro di Servizi delle Imposte Dirette, ricevuta della relativa raccomandata, fatture pagate nel 2009 e relativi bonifici bancari o postali.

Acquisto mobili, TV, PC ed elettrodomestici per l’arredo di immobili ristrutturati dal 01/07/2008: fatture e relativi bonifici bancari o postali.

Sostituzione frigoriferi: fattura o scontrino parlante per l’acquisto e documentazione attestante i costi per lo smaltimento del vecchio apparecchio.

Spese risparmio energetico (55%): ricevuta dell’invio della documentazione all’Enea, fatture pagate nel 2009, relativi bonifici bancari o postali e altra documentazione secondo la tipologia di spesa.

Assegno periodico corrisposto al coniuge separato: sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale coniuge separato, bonifici o ricevute rilasciate dal soggetto che percepisce la somma. Non è deducibile la quota versata a favore dei figli.

Importante Queste sono le spese più frequenti. Tuttavia, La invitiamo ad esibire la documentazione relativa ad eventuali ulteriori oneri affinché i nostri operatori possano valutare l’eventuale diritto ad ulteriori agevolazioni.

Ricordiamo che molte delle spese sopra elencate danno diritto alla detrazione anche se il costo è stato sostenuto dalle persone fiscalmente a carico.

Inoltre, quando l’onere è stato sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, la spesa viene ripartita tra i due genitori che, eventualmente, possono suddividerla in percentuale diversa tra loro.

Il familiare, per essere considerato fiscalmente a carico non deve aver conseguito un reddito, nel corso dell’anno d’imposta 2009, superiore a 2.841,00 euro.
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BONUS GAS (26/5/2010)

Categoria: BONUS GAS
Commentare: 26.05.2010 19:14


DI COSA SI TRATTA

E' uno sconto sulle tariffe del gas rivolto alle famiglie a basso reddito. E’ riconosciuto per il 2010 e, presentando domanda entro il 30 aprile, anche per il 2009.

ATTENZIONE !

Il bonus gas è limitato alle fornitura di gas naturale. Sono esclusi: gli utilizzatori di sola energia elettrica e/o combustibili diversi dal gas naturale (GPL, gas in bombole..) e gli utilizzatori di teleriscaldamento

CHI NE HA DIRITTO

Gli utilizzatori di gas aventi un indicatore ISE non superiore a 7.500 euro. Per le sole famiglie con 4 o più figli a carico il valore ISE da considerare deve essere invece inferiore a 20.000 euro.

IL BENEFICIO

Il valore del bonus (da un minimo di 25 a un massimo di 230 euro) varia in base a: 1) zona climatica; 2) tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda / solo riscaldamento / entrambi); 3) numero di residenti nell'abitazione. Le modalità di erogazione variano inoltre a seconda che vi sia o meno un impianto di riscaldamento autonomo. Solo per la componente retroattiva (anno 2009) iIl bonus sarà riconosciuto mediante un bonifico domiciliato intestato al beneficiario.

COME OTTENERLO

Occorre rivolgersi presso i nostri sportelli per ottenere l'attestazione ISE (si vedano i relativi documenti) muniti della bolletta del GAS o, in caso di solo impianto centralizzato, dei dati forniti dall'Amministratore del condominio (codice PDR e intestatario dell'utenza).


LINK UTILI

> Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
> Ministero dello Sviluppo Economico
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Assegni familiari e di maternità: gli importi per l'anno 2010 (2

Categoria: ASSEGNO MATERNITA
Commentare: 26.05.2010 19:05


E' stata effettuata la rivalutazione annuale degli assegni familiari e di maternità concessi ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità):

129,789 euro mensili per l'assegno mensile per il nucleo familiare, se spettante nella misura intera;
311,27 euro mensili per l'assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera.
Questi gli importi degli assegni familiari per l'anno 2010 rivalutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
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